Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-03-2011) 21-06-2011, n. 24940 Riparazione per errore giudiziario in caso di morte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza del 9 luglio 2009 questa Corte Suprema, Prima Sezione Penale, annullava l’ordinanza del 21 gennaio 2009 con la quale la Corte di Appello di Messina, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione dell’art. 669 c.p.p. presentata nell’interesse di P.A. in relazione a tre sentenze irrevocabili, due di proscioglimento ed una di condanna, emesse nei confronti dello stesso condannato per il reato di cui alla L. n. 309 del 1990, art. 74.

In sede di rinvio, all’udienza camerale appositamente fissata, il difensore comunicava l’intervenuto decesso del P., insistendo nondimeno nell’istanza a suo tempo proposta per la tutela degli interessi dei congiunti del condannato, invocando l’applicazione analogica dell’istituto della riparazione dell’errore giudiziario, di cui agli artt. 643 ss c.p.p..

Il giudice a quo dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza, in ragione del fatto sopravvenuto, rappresentato dalla morte del condannato, non ritenendo conferente il richiamo alla disciplina della riparazione per errore giudiziario.

Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto nuovo ricorso per cassazione,deducendo violazione di legge, ai sensi degli artt. 643, 644, 645 e 649 c.p.p. e art. 669 c.p.p., comma 8, e sollevando, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell’art. 643 c.p.p., comma 1 e art. 644 c.p.p., comma 1, art. 645 c.p.p., comma 1, per violazione dell’art. 3 Cost. e art. 24 Cost., comma 4, nella parte in cui non prevedono che il diritto alla riparazione per errore giudiziario spetti anche al condannato cui sia stata revocata sentenza di condanna ed agli eredi di questi anche prima del procedimento di revoca.

Motivi della decisione

1. – All’esame delle questioni di parte è certamente pregiudiziale il rilievo del difetto di legittimazione del difensore ricorrente che vorrebbe rappresentare e tutelare le ragioni degli eredi del defunto P. in difetto di apposita procura.

E’ risaputo, per vero, che la morte dell’interessato determina estinzione dell’incarico defensionale, in ragione della natura fiduciaria e personale del relativo mandato (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3, 11.4.2007, rv. 237408).

2. – Il ricorso è, dunque inammissibile e tale va, dunque, dichiarato. La relativa declaratoria non può comportare la condanna alle spese nè della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario della relativa statuizione, nè del difensore che, rappresentando la difesa tecnica, non è parte in senso sostanziale e non è, dunque, soggetto al principio della soccombenza (cfr. Cass. sez. 6, 19.3.2007, n. 14248, rv 236485).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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