T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5582 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo – Motivi della decisione

Con ingiunzione n. 810/UT – emessa in data 9.2.2011 e notificata in data 19.3.2011 – è stata ordinata al ricorrente la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo e in totale difformità o con variazioni essenziali.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Vizi di forma del provvedimento impugnato; violazione artt. 7 e 8 L. 241/90; mancata notificazione dell’avviso di avvio del procedimento amministrativo;

2). Violazione art. 3, comma 3, L. 241/90; mancata indicazione nell’atto del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere;

3). Carenza di motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione;

4). Errata applicazione delle norme di legge ( DPR 380/01) e L.r. 15/08.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare:

a). è incontestato che il ricorrente ha realizzato una serie di opere abusive in assenza di permesso a costruire puntualmente indicate nel provvedimento impugnato;

b). considerate le dimensioni e la tipologia delle opere le stesse non possono considerarsi amovibili o precarie e richiedevano, dunque, la concessione di un permesso a costruire;

c). per consolidato indirizzo giurisprudenziale l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229);

d). la circostanza che il provvedimento non reca né l’indicazione del termine, né dell’autorità cui fare ricorso rileva soltanto ai fini del termine per impugnare (e della tempestività del ricorso) ma non ai fini della legittimità del provvedimento.

Sul punto si veda l’orientamento giurisprudenziale (cfr., T.a.r. Valle d’Aosta, 22011999, n. 6; T.a.r. Puglia, sez. II, 24051999, n. 311; T.a.r. Lazio, sez. Latina, 24081998, n. 664) in base al quale l’omessa indicazione nell’atto amministrativo del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere integra una incompletezza che non determina di per sé alcuna lesione nei confronti del ricorrente che abbia comunque prodotto rituale ricorso al giudice competente. In altre parole, esclusa l’illegittimità dell’atto, può procedersi al riconoscimento dell’errore scusabile in caso di eventuale ritardo nell’impugnazione di quest’ultimo, quando ne sussistano i presupposti (cfr, ex multis, T.A.R. Lazio, sez. I, 6 febbraio 2003, n. 750);

e). infine, per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo TAR, in tema di omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento (strumento principale di partecipazione) in occasione dell’adozione di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, che non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797).

Più recentemente è stato precisato che la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall’art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).

In conclusione, considerata la legittimità complessiva dell’operato della PA, il ricorso deve essere respinto.

In mancanza di costituzione di controparte nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Nulla spese in mancanza di costituzione di controparte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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