Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-03-2011) 21-06-2011, n. 24896

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del 14 marzo 2008, con la quale il Tribunale di Firenze – sezione distaccata di Cecina ha dichiarato P. S. colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 c.p. perchè, in concorso con V.M. (per il quale si è proceduto separatamente) al fine di procurarsi un profitto, si impossessava del veicolo Piaggio Ape tag. (OMISSIS) custodito all’interno della Cooperativa Ecocoop di (OMISSIS); con l’aggravante rappresentata dall’avere commesso il fatto su un mezzo destinato a pubblico servizio ed in particolare alla raccolta dei rifiuti; e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso la sentenza anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motivo.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente deduce mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo della mancata derubricazione del reato nella più lieve ipotesi di cui all’art. 626 c.p., comma 1, n. 1, che avrebbe ben potuto essere riconosciuta nel caso di specie, tenuto conto della particolare destinazione del mezzo, adibito alla raccolta di rifiuti, e del fatto che era stato abbandonato per strada solo perchè era finito il carburante. Alla luce della giurisprudenza del giudice delle leggi nel fatto avrebbe potuto ravvisarsi il caso fortuito o la forza maggiore che impediva la restituzione del mezzo sottratto.

Il secondo motivo censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed il difetto motivazionale al riguardo.

2. – La prima ragione di doglianza si colloca alle soglie dell’inammissibilità, riproponendo una linea di difesa già dedotta in sede di gravame senza reale ed specifico riferimento critico alle ragioni per le quali la Corte di merito l’aveva disattesa.

D’altra parte, non offre il destro a critiche di sorta il contesto argomentativo in virtù del quale i giudici di appello hanno escluso che, nella fattispecie sottoposta al loro riesame, fosse ravvisabile il reato di furto d’uso. Ed invero, con ineccepibile valutazione di merito, sulla base di compiuto apprezzamento del contesto fattuale, quei giudici hanno valorizzato, all’uopo, univoche circostanze atte ad escludere la più favorevole prospettazione difensiva, segnatamente il fatto che l’imputato ed il correo si fossero considerevolmente allontanati dal luogo da cui avevano sottratto l’autoveicolo; il fatto che non avessero spontaneamente restituito lo stesso automezzo ovvero lasciato in luogo ove potesse essere agevolmente ritrovato dal proprietario, ma abbandonato sul ciglio di una strada solo perchè era finito il carburante. Si tratta, in chiara evidenza, di ricostruzione logica e coerente, adeguatamente argomentata e, come tale, insuscettibile di rivisitazione critica in questa sede di legittimità. 3. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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