Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-03-2011) 21-06-2011, n. 24895 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Trieste confermava la sentenza del 13 ottobre 2005, con la quale il Tribunale di Udine aveva dichiarato P.E. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 584 c.p. per avere rivolto espressioni ingiuriose nei confronti di Z.E.G. e dei reati di cui all’art. 614 c.p.; art. 612 c.p., artt. 56, 610 e 582 c.p. nonchè di altro reato di minacce nei confronti di P.L. e Z. E.G. e, per l’effetto, concesse le attenuanti generiche e riuniti i reati con il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

Avverso la sentenza anzidetta l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motivo.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, parte ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione, con riferimento alla ricostruzione della vicenda ed all’ingiusto credito accordato alle dichiarazioni della persona offesa. Inoltre, era stata superficiale la valutazione della documentazione medica in atti.

Il secondo motivo deduce inosservanza od erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di violazione di domicilio, asseritamente commessa il (OMISSIS), sul rilievo che, a tutto concedere, tale reato avrebbe dovuto essere contestato nella forma del tentativo. Lamenta l’erronea determinazione della pena con riferimento ai due reati di minaccia, per i quali era stata computata la pena detentiva, ancorchè non fosse stata contestata la forma aggravata di cui all’art. 612 c.p., comma 2. 2. – Alla stregua della formulazione dei reati di cui ai capi c) d) ed h) ed in rapporto alla complessiva situazione di fatto, le stesse imputazioni sono certamente riconducibili al paradigma del reato di minaccia semplice, a mente dell’art. 612 c.p., comma 1, potendo, ragionevolmente, escludersi – proprio in ragione delle complessive particolarità della fattispecie – il connotato della gravita delle minacce.

Sempre in punto di preliminare qualificazione giuridica del fatto, l’ipotesi delittuosa contestata al capo a), sub specie della tentata violenza privata, ai sensi degli artt. 56 e 610 c.p., può ritenersi assorbita, per modalità e contestualità della condotta, nella stessa fattispecie di minaccia semplice, ai sensi del menzionato art. 612 c.p..

A fronte di tale rettificata qualificazione giuridica può spiegare efficacia estintiva l’intervenuta remissione di querela proposta dal procuratore speciale delle persone offese, con contestuale accettazione nell’interesse dell’imputato, di cui al verbale in atti, redatto dalla polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Udine il 26 luglio 2010. 3. – Considerato, pertanto, che la remissione e l’accettazione sono state effettuate con le forme prescritte dall’art. 340 c.p.p., comma 2, si deve far luogo all’annullamento della sentenza in esame, per sopravvenuta estinzione del reato.

Le spese del procedimento vanno imputate come per legge, e dunque sono a carico del querelato, come da espressa volontà delle parti, espressa nello stesso verbale di remissione.

P.Q.M.

Qualificati i fatti di cui ai capi c), d) ed h) come reato di minaccia semplice e ritenuto assorbito il fatto sub a) ( artt. 56 e 610 c.p.) in quello di cui all’art. 612 c.p., dichiara i reati anzidetti e quelli residui estinti per intervenuta remissione di querela. Spese a carico del querelato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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