T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5580

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato, avuto riguardo agli esiti della eseguita istruttoria disposta con ordinanza n. 1543/2011 del 18 febbraio 2011;

RILEVATO che col ricorso l’interessato impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale opposto dall’Ambasciata d’Italia in Dhaka con la motivazione che il passaporto risulta "manomesso";

CONSIDERATO che avverso tale motivazione l’interessato oppone:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286/1998, come dimostrato dalla completa assenza di motivazione nell’atto gravato;

2. travisamento dei fatti e carente istruttoria, rilevabili nella circostanza che il diniego di visto risulterebbe motivato per la contraffazione del passaporto, come emerge dal tenore letterale dell’atto;

RILEVATO che nessuna delle censure appare allo stato accoglibile, stante la relazione dell’Amministrazione depositata a seguito dell’istruttoria e secondo cui, a seguito della verifica del passaporto, effettuata nella fase istruttoria del rilascio del visto, risultava che "la foto era stata manomessa. Infatti sul lato sinistro in basso della foto si evidenziava la scollatura ed anomale era anche la firma continuativa, che unisce le parti, del funzionario che andava a finire sotto la foto e non sopra come normalmente accade.";

RILEVATO, dunque, che la censura di difetto di motivazione e di istruttoria appare anche smentita in fatto;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998 consente l’ingresso nel territorio dello Stato allo straniero "in possesso di passaporto valido" e tale non può di certo essere considerato quello del quale sia stata contraffatta la foto (conforme la giurisprudenza in materia anche se risalente e relativa al rinnovo di permesso di soggiorno: Consiglio di Stato, sezione IV, 21 maggio 2004, n. 3300 che rileva come "in virtù del combinato disposto dell’art. 4 comma 1, e 5, comma 5, t.u. 25 luglio 1998 n. 286, va rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che, al momento della richiesta, non sia in possesso di passaporto valido o di altro documento equipollente");

RITENUTO che pertanto il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che, di conseguenza, il ricorso vada respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente R.M. al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *