T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5579 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato, avuto riguardo alla relazione predisposta dal Consolato Generale d’Italia in Lagos;

RILEVATO che col ricorso l’interessata impugna il provvedimento di diniego di visto, motivato per la circostanza che "sussistono fortissimi dubbi circa la sua vera identità, infatti sul nulla osta è indicato un passaporto diverso da quello presentato n. A02271106 da lei presentato";

CONSIDERATO che avverso tale motivazione l’interessata deduce violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione, contraddittorietà, come dimostrate dalla circostanza che il Consolato, nel rigettare la richiesta di visto, non pare avere tenuto in nessuna considerazione che la ricorrente ha prodotto denuncia di smarrimento del passaporto già presentato al momento del rilascio del nulla osta SUI; e tanto più apodittica risulta tale motivazione per la circostanza che la stessa amministrazione consolare ha poi provveduto ad autenticare la nomina del difensore sulla base dell’esibizione del passaporto n. A02271106;

CONSIDERATO che l’unica censura, sostanzialmente rivolta a prospettare il difetto di motivazione nel provvedimento impugnato, non appare meritevole di condivisione, dal momento che il Consolato, riguardo allo smarrimento del passaporto, ha fatto riferimento ad una prassi sistematica in atto svolgentesi in Lagos di smarrimento del passaporto utilizzato per il nulla osta SUI, volta a favorire l’immigrazione illegale;

AVUTO riguardo ai precedenti specifici della sezione sulla materia, laddove viene posto in evidenza che il provvedimento di diniego di visto è atto vincolato (TAR Lazio sezione I quater, 10 marzo 2011, n. 2189 e la giurisprudenza ivi citata: TAR Lazio, sezione I ter, 9 settembre 2009, n. 8425;) con la conseguenza che alla stregua dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 il giudice non può più adottare l’annullamento del provvedimento per vizi formali, laddove non sia palese che il suo contenuto dispositivo avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, mentre, per le superiori considerazioni tale prova non appare, nel caso, raggiunta;

RILEVATO che anche la dedotta circostanza per cui la motivazione del provvedimento sarebbe carente in quanto lo stesso passaporto A02271106, emesso in sostituzione di quello smarrito, sarebbe servito per autenticare la firma per la nomina del difensore, non appare costituire alcuna prova della contestata identità della ricorrente, dal momento che l’interessata nulla oppone o chiarisce in ordine alle circostanze dello smarrimento del passaporto – che ha causato il raddoppiamento del titolo e la diversità rispetto a quello indicato nel Nulla Osta di lavoro – e si limita a produrre la denuncia di smarrimento presentata in data 28 maggio 2010 alla autorità lagosiane, sicchè anche sotto questo profilo il dedotto difetto di motivazione non appare sostenibile (cfr. analoga fattispecie in TAR Lazio, sezione I quater, 18 gennaio 2011, n. 375);

RITENUTO che pertanto il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che, di conseguenza, il ricorso vada respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente O.F. al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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