Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-11-2011, n. 22989 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.M., quale erede di A.G., ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 22 giugno 2009, nella parte in cui la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda di equa riparazione da lei proposta iure hereditatis, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dal dante causa davanti alla Corte di conti con ricorso del 9 novembre 1953 e definito con sentenza del 21 febbraio 2008, dopo che il menzionato de cuius era deceduto il 7 novembre 1961.

La Corte di merito ha rigettato la domanda suddetta, osservando che quando il de cuius era deceduto il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo non era ancora azionabile, decorrendo tale diritto, ai sensi dell’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, dall’1 agosto 1973.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con un unico motivo la ricorrente censura l’applicazione della prescrizione da parte della Corte di appello di Milano.

Il ricorso è inammissibile. Infatti la Corte di merito ha rigettato la domanda non perchè prescritta, ma sul rilievo che il de cuius era deceduto il 7 novembre 1961, quando il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo non era ancora azionabile, decorrendo tale diritto, ai sensi dell’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, dall’1 agosto 1973.

Pertanto la censura sollevata dalla ricorrente, non attinente al decisum del decreto impugnato, deve essere dichiarata inammissibile (Cass. 2004/3612; 2007/17125).

Le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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