Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-03-2011) 21-06-2011, n. 24892

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.M. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Torino, del reato di cui all’art. 582 c.p., art. 583 c.p., comma 1, n. 2 e comma 2, n. 3, perchè, colpendo B.A. con più pugni al volto, spintonandolo violentemente, facendogli uno sgambetto in modo da farlo cadere all’indietro e cosi facendogli battere violentemente il collo sullo spigolo del tavolo dell’accettazione, cagionava al predetto lesioni personali, consistite in grave trauma contusivo cervicale con frattura-lussazione vertebrale e sezione completa del midollo spinale, dalle quali derivava una malattia nel corpo di durata ancora da determinare (essendo la p.o. ancora ricoverata in ospedale) e comunque superiore ai 40 giorni; con l’aggravante di aver provocato lesioni gravi e gravissime, consistite nella perdita dell’organo della deambulazione, nell’indebolimento dell’organo della prensione e nella perdita della capacità di procreare.

Con sentenza del 28 febbraio 2008, il Tribunale dichiarava l’ A. colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di anni sei di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della persona offesa costituitasi parte civile, con la concessione di provvisionale provvisoriamente esecutiva di Euro 400.000 ed all’altra pare civile B.N. una provvisionale di Euro 50.000, oltre consequenziali statuizioni.

Pronunciando sul gravame proposto in favore dell’imputato, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, concedeva all’imputato le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e, per l’effetto, rideterminava la pena nella misura di anni 1 e mesi sei di reclusione, con ulteriori statuizioni di legge.

Avverso la sentenza anzidetta i difensori dell’imputato hanno proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motivo.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, parte ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per carenza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa, anche con parziale travisamento del dato processuale, nella parte relativa al giudizio di attendibilità della persona offesa, nonostante le incertezze e le contraddittorietà che caratterizzavano le relative dichiarazioni.

Il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., per mancanza di motivazione e manifesta illogicità della stessa nella parte relativa al ritenuto riscontro fornito delle dichiarazioni della teste I.. Il terzo motivo eccepisce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 606, lett. c) per carenza di motivazione e manifesta illogicità della stessa nella parte in cui nega la buona fede di A. circa le condizioni fisiche del B. nell’immediatezza dei fatti. Il quarto motivo eccepisce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606, lett. c) per carenza di motivazione o illogicità manifesta o contraddittorietà della stessa nella parte relativa alla prevedibilità delle aggravanti contestate. Osserva in proposito che l’affezione di cui era portatore il B., ossia la spondilite anchilosante, non era assolutamente conosciuta dall’imputato e si era posta come fattore determinante nel rapporto azione-causa/effetti circostanziali. Solo ove fosse stata conosciuta avrebbe potuto rendere prevedibile l’esito della frattura completa della colonna vertebrale, diversamente fatto non solo raro, ma eccezionale.

2 – La prima ragione di censura si colloca in area assai prossima all’inammissibilità, involgendo questioni prettamente di merito, quali quelli inerenti alla valutazione del compendio probatorio e, segnatamente, delle dichiarazioni della persona offesa. E’ vero, infatti, che la ricostruzione della drammatica vicenda che ha determinato le gravissime lesioni personali subite dal B. non merita le censure di parte ricorrente, presentando una coerenza intrinseca ed una solida logicità di tenuta, sulla base di ragionata e motivata rivisitazione del compendio probatorio in atti. In particolare, il ricorrente non ha ragione di dolersi della riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che in tre distinte occasioni – al momento del soccorso, del successivo trasporto in ospedale nonchè delle prime informazioni sull’accaduto rese al personale ospedaliero – non aveva fatto specifico riferimento all’aggressione subita dall’ A.. Di tali iniziali reticenze il giudice di merito ha dato, infatti, plausibile spiegazione, sulla base di un apporto giustificativo che non presenta sbavature od incongruenze di sorta. Le spiegazioni delle iniziali remore od esitazioni trovano, del resto, ulteriore supporto giustificativo sullo sfondo del rapporto di lavoro esistente con l’ A. e del connesso stato di soggezione, che in uno a verosimili condizionamenti legati al suo stato di extracomunitario (anche se da tempo integrato nel nostro Paese), dovette, verosimilmente, consigliargli prudenza, venuta poi, via via, meno una volta che egli si rese conto della gravità del postumi invalidanti residuati e dell’irreversibile pregiudizio alla sua capacità lavorativa.

Anche la seconda censura si pone al limite dell’inammissibilità, contestando la motivazione nella parte in cui individua un valido riscontro del dictum della persona offesa nella testimonianza della (OMISSIS) I., che, dalla strada, aveva avuto modo di vedere, sia pure attraverso un agitarsi di ombre, al di là delle tapparelle abbassate dei locali dell’Associazione, le sequenze inequivocabili di un animato scontro fisico tra due persone.

Si tratta, infatti, di questione di merito che non offre il destro a censure di sorta, in quanto risponde ai fondamentali canoni della logica e della coerenza. Ed infatti, l’individuazione di un momento di conferma si innesta in un’inappuntabile metodologia di approccio all’apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa. A fronte di talune, pur marginali, imprecisioni nel racconto del B., i giudici di merito hanno avvertito la giustificata esigenza di trovare in atti un elemento di riscontro sul punto focale della vicenda, relativo al contatto fisico tra l’ A. ed il (OMISSIS), sotto forma di spinta che aveva determinato la rovinosa caduta di quest’ultimo, con esiti drammatici per la sua integrità fisica.

La causa determinante, nel conseguente determinismo causale, ha trovato piena conferma nel racconto della teste, la cui attendibilità è stata doverosamente scandagliata dal giudice a quo, ritenendola, giustamente, esaltata dalla mera casualità del suo contributo dichiarativo, acquisito, occasionalmente, nel corso di un’intercettazione telefonica cui era sottoposta una collega della stessa teste, pur essa infermiera, presente nella sede dell’Associazione al momento del drammatico evento.

Il terzo motivo – relativo all’eccepita carenza od incongruità della motivazione, nella parte in cui non avrebbe riconosciuto la mancata consapevolezza dell’imputato in ordine alle condizioni fisiche del B. (affetto da spondilite anchilosante) – è del tutto infondato. Dallo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata balza evidente, infatti, che i giudici di appello hanno dato per certo che l’ A. ignorasse la grave infermità di cui era affetto il suo antagonista, ammettendo espressamente che non fosse apparente ossia immediatamente percepibile anche agli occhi di chi, per esperienza professionale, avrebbe ben potuto accorgersi delle pur lievi particolarità di postura o di movimento di chi è portatore della tipica rigidità caratterizzante gli esiti di quella grave patologia. Ma pur ammettendo una assoluta buona fede dell’imputato, i giudici di appello hanno, motivatamente, escluso l’autonoma riferibilità delle gravissime conseguenze al precario stato di salute della persona offesa, sul rilievo, suggerito da buon senso e da collaudata massima di esperienza, secondo cui anche in persona pienamente abile una caduta all’indietro, determinata da spinta da parte del suo antagonista, può avere identici esiti invalidanti, per via di prevedibile violento impatto del capo o del collo contro un corpo fisso (spigolo di mobile o anche pavimento) con altrettanto prevedibili esiti invalidanti, in misura più o meno grave.

La quarta censura, che ripropone sotto specifica angolazione, in rapporto all’imputazione delle circostanze aggravanti, gli stessi dubbi in ordine alla plausibilità del meccanismo causale indicato dai giudici di merito, si candida ad identico esito di infondatezza.

La quaestio iuris è stata affrontata e risolta dalla Corte di merito, facendo corretta applicazione di principi di diritto affermati da questo Giudice di legittimità, con particolare richiamo alla sentenza di questa stessa Sezione, 18.2.1992, n. 3952, rv.

189817, che – dopo aver precisato che il meccanismo di imputazione delle circostanze aggravanti nel testo dell’art. 59 c.p., comma 2 (valutabilità a carico dell’imputato solo se conosciute od ignorate per colpa ovvero ritenute inesistenti per errore determinato da colpa) riguarda anche le circostanze successive, rispetto alle quali il coefficiente di conoscenza va ovviamente inteso e riproposto in termini di prevedibilità (proprio in quanto si tratta di situazioni successive e non preesistenti o coeve alla condotta) – ha statuito che tale ineludibile condizione prospettica o prognostica deve ritenersi sussistente quando la condotta, per oggettive peculiarità, riveli, di per sè, l’intenzione di arrecare notevole danno. Ove invece la condotta non riveli siffatti caratteri (come nel caso di specie, trattandosi solo di spinta, sia pure violenta), la valutazione della prevedibilità deve essere fatta da caso a caso, e, quando all’esito grave o gravissimo concorrano particolari condizioni fisiche o di salute della persona offesa, occorre tener conto, oltre che della situazione "apparente" che riveli le particolari condizioni di cui sopra, di quella prevedibile in relazione all’età, al sesso e a quant’altro nel caso specifico possa ragionevolmente essere preso in considerazione ai fini di cui sopra.

D’altronde, alla stregua di quanto sopra si è detto, i giudici di merito hanno ragionevolmente escluso che l’affezione della persona offesa possa aver inciso, come fattore determinante, nel rapporto azione-causa/effetti circostanziali, posto che l’esito della caduta, con gravi danni alla colonna vertebrale, è accadimento raro, ma non eccezionale, nella gamma delle conseguenze possibili e, dunque, prevedibili, di una caduta all’indietro, con modalità come quelle caratterizzanti la fattispecie in questione. Di guisa che la particolare patologia non può avere avuto, secondo la plausibile ricostruzione della Corte di merito, un’autonoma incidenza, donde la ritenuta irrilevanza dell’incolpevole ignoranza dell’agente, correttamente – e giustamente – recuperata, poi, sul diverso versante del trattamento sanzionatorio.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *