T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5578 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

RILEVATO che con esso gli interessati, proprietari di una porzione di villino quadrifamiliare in zona Castel Fusano di Roma impugnano la determinazione a demolire "vano su una porzione di terrazzo realizzato mediante innalzamento di muri, il posizionamento di due finestre in alluminio anodizzato e il parquet comunicante con l’edificio principale tramite porta finestra lasciata in essere comprese le inferriate. Inoltre cambio di destinazione di uso del piano interrato e del sottotetto, trasformati in superfici residenziali mediante lo spostamento del tetto; risulta di mt. 10.70 e mt. 3,10. Della cucina nell’interrato e la realizzazione di un bagno sia nell’interrato che nel sottotetto. Si fa presente che l’immobile presenta diversa impostazione della falda del tetto risulta di mt. 10,70 e mt. 3,10" in assenza di titolo abilitativo";

RILEVATO che gli interessati in fatto espongono che per dette opere hanno presentato DIA ai sensi degli articoli 22, 23 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 in data 9 marzo 2010, n. 23959 testualmente per "Ampliamento di cubatura da eseguirsi in deroga agli strumenti urbanistici così come previsto dagli articoli 2 e 3 della L.R.Lazio 11 agosto 2009, n. 21. L’ampliamento da realizzarsi prevede la rimozione di una esistente porta finestra e la chiusura di un portico. Saranno eseguiti anche degli interventi interni all’immobile, quali lo spostamento del bagno e la demolizione dei tramezzi al fine di creare un alloggio monostanza";

RILEVATO che avverso la determinazione a demolire i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 22, 23 e 37 del d.P.R. 380 del 2001, violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 6 della L.R. Lazio n. 21 del 2009, eccesso di potere per sviamento, per errore dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà di motivazione e di comportamento, errata istruttoria; essi lamentano che l’ampliamento previsto con la DIA di cui sopra è conforme alla L.R. Lazio n. 21 del 2009 perché non supera il 20% della cubatura che essendo pari a mc. 152,92 consentirebbe interventi fino a mc. 30,58 mentre quello predisposto impegna mc. 28,44; l’atto poi sarebbe affetto da travisamento dei fatti ed errore dei presupposti, poiché l’altezza massima fuori terra del progetto era pari a ml 7,00 e non ml. 10,70 come detto nel provvedimento impugnato e comunque pure se ci fosse stata modificazione dell’altezza del tetto questa non può essere fatta risalire agli interessati, ma è coeva alla costruzione dell’immobile, come risulta pure dalla perizia tecnica prodotta in atti;

RILEVATO che la censura non appare allo stato accoglibile, dal momento che ancorché possa essere contestabile che l’intervento sul tetto sia stato realizzato al momento della edificazione del villino, comunque il cambio di destinazione di uso con opere effettuato sul sottotetto e nel piano interrato sanzionati dalla determinazione dirigenziale in esame, ammesso che possano rientrare nella cubatura assentibile ex art. 3 della L.R. Lazio n. 21 del 2009, non poteva essere effettuato senza idoneo titolo abilitativo, laddove la DIA presentata dai ricorrenti in data 9 marzo 2010 prospettava esclusivamente un ampliamento ai sensi della norma sopra citata, mentre il ridetto cambio di destinazione di uso con opere, incidendo sul carico urbanistico, non poteva essere effettuato con provvedimento abilitativo tacito;

CONSIDERATO che il Comune nella relazione di costituzione ha prodotto in atti la disdetta dell’incarico di direttore dei lavori presentata dal tecnico incaricato dai ricorrenti in data 27 aprile 2010, in quanto, "a seguito di recente sopralluogo eseguito sul posto" egli aveva potuto "accertare l’esecuzione di lavori in parziale difformità alla predetta DIA. Nella fattispecie sono stati realizzati una cucina e un bagno al piano seminterrato dell’abitazione e un bagno nel sottotetto" e considerato pertanto che anche sotto il, profilo fattuale, stante tale rappresentazione della situazione dei lavori da parte dello stesso tecnico che vi era stato preposto, la censura di cui sopra non appare vieppiù accoglibile;

CONSIDERATO che gli interessati oppongono pure la violazione e falsa applicazione degli articoli 14 e 16 della L.R. Lazio n. 15 del 2008 e dell’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, nonché l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, come dimostrati dalla circostanza, che in spregio delle menzionate norme, l’Amministrazione comunale non avrebbe esercitato il potere inibitorio da esse previsto nel termine di legge, poiché a fronte della DIA presentata in data 9 marzo 2010 il Municipio XIII ha adottato la sospensione dei lavori in data 27 maggio 2010 e senza neppure tener conto delle spiegazioni offerte dagli interessati in data 29 aprile 2010 in ordine alle presunte difformità dalla DIA riscontrate in corso di realizzazione delle opere;

RILEVATO che entrambe le censure sono inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere proposte avverso il ridetto atto di sospensione dei lavori, che non risulta invece impugnato;

CONSIDERATO, infine, che gli interessati deducono la violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul giusto procedimento, difetto di istruttoria in uno col difetto di notificazione; la violazione del principio del legittimo affidamento, il difetto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione; con tale doglianza essi lamentano che la determinazione sarebbe stata notificata al solo ricorrente e non anche alla seconda intestataria del bene nonché anch’essa attuale ricorrente;

RILEVATO che la doglianza appare smentita per la circostanza che il Comune ha prodotto la determinazione a demolire con in calce la firma della ricorrente per l’avvenuta notifica;

RITENUTO che, pertanto, il provvedimento vada trovato esente dalle dedotte censure e che pertanto il ricorso vada respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti G.C. e S.C. al pagamento di Euro 1.500,00 per spese di giudizio a favore di Roma Capitale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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