T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5577 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’Ordinanza n.52/AE/10, protocollo 19098 del 19.4.2010, il Comune di Anzio ha ordinato mediante ingiunzione al sig. Di Persio Paolo, in qualità di amministratore del Condominio V.P.D.A., la demolizione dei lavori di cui alla dia prot. n. 9931 del 25 febbraio 2010, perché eseguiti senza che per gli stessi siano stati rilasciati permessi e nullaosta degli organi competenti.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Genericità, travisamento dei fatti, erroneità, contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione;

2). Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione di leggi.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare:

a). il provvedimento impugnato appare non generico e adeguatamente motivato;

b). non risulta contrasto con la precedente ordinanza n. 04AE/10 del 18 gennaio 2010; quest’ultima, oltre ad imporre l’esecuzione di tutti i lavori di assicurazione, consolidamento il ripristino atti alla eliminazione dello stato di pericolo indicati in una perizia e coordinati con l’Amministrazione, per la tutela della pubblica e privata incolumità, aveva anche imposto la "acquisizione di tutti i pareri e i nullaosta di competenza, trattandosi di immobili ricadenti area soggetta a vincolo", che invece risultano omessi;

c). non risulta, ne è prospettata, un’urgenza tale da imporre la omissione delle imposte procedure per i pareri e i nullaosta richiesti; dalla documentazione in atti (ivi comprese le fotografie depositate) appare da escludere che la natura delle opere in corso non imponesse i suddetti pareri e nullaosta.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In considerazione della complessità della questione le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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