Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 21-06-2011, n. 24938

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza del 16 luglio 2009 C.A. veniva ritenuto responsabile dal GUP del Tribunale di Palermo dei delitti di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7; in dispositivo il GUP fissava il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione e sospendeva per pari periodo i termini di durata della custodia cautelare.

Con successivo provvedimento del 30 settembre 2009 il Presidente di quel Tribunale prorogava di ulteriori novanta giorni il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell’art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis; il GUP prorogava per uguale durata anche la carcerazione cautelare in corso con provvedimento del 22 marzo 2010.

Il successivo 15 ottobre 2010 il C. chiedeva alla corte di appello, cui frattanto il processo era stato trasmesso per il giudizio di secondo grado, la scarcerazione per scadenza del termine di fase, istanza che la corte territoriale rigettava ritenendo legittimamente prorogata la carcerazione cautelare in virtù del provvedimenti di proroga dei termini per il deposito della motivazione.

Detto provvedimento veniva appellato dinanzi al Tribunale della Libertà, sostenendo il C. l’invalidità della proroga dei termini di durata della carcerazione, perchè a suo avviso illegittimamente disposta "de plano", al di fuori del contraddicono delle parti. L’impugnazione veniva rigettata con ordinanza del 12 novembre 2010.

Propone ricorso il C. deducendo la nullità del provvedimento impugnato perchè emesso in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 comma 1 del CEDU, appellandosi alla sentenza della Prima Sezione Penale n. 625 del 18 dicembre 2009-Rv 245990, che ha stabilito il principio secondo il quale il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo fissato per la redazione della sentenza, è illegittimo se non adottato nel contraddicono delle parti.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto appellare in termini il provvedimento di proroga della carcerazione cautelare, come è prescritto dall’art. 304, comma 1, lett. "c"; insorge invece più che tardivamente, ben sette mesi dopo la pronuncia del provvedimento, e peraltro incidentalmente.

In difetto di detta impugnazione il provvedimento di proroga della carcerazione cautelare ha acquisito ormai stabilità definitiva, e non ne è più consentito sindacato di sorta.

Vanamente poi il ricorrente richiama l’art. 111 Cost. e l’art. 6, comma 1, del CEDU (ma forse intendeva riferirsi all’art. 5, comma 4 della predetta convenzione), per l’ovvio motivo che tanto l’art. 111 Cost., comma 7 che l’art. 5, comma 4, del CEDU contemplano la garanzia della verifica di legittimità dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, che l’Ordinamento già prevede espressamente, ma di cui il ricorrente non ha inteso avvalersi.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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