T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5575 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza presidenziale prot. 1596 n. 18/06 è stata ordinata alla ricorrente la sospensione lavori nonché riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Con il ricorso in epigrafe l’interessata ha prospettato i seguenti motivi di ricorso:

1). Violazione e falsa applicazione art. 32 DL 269/03 conv. in L. 326/2003 e della l. 191/94 e artt. 38 e 44 L. 47/85, anche in relazione all’art. 31 DPR 380/01, per aver l’ente regionale del Parco di Veio illegittimamente intimato la demolizione delle opere descritte in narrativa, in pendenza della domanda di sanatoria concernente le medesime; violazione del principio generale di giusto e corretto procedimento e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/90; violazione della L. 308/2004, art. 1, commi 37/39, disciplinante il condono ambientale; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta dello stesso provvedimento impugnato anche in relazione ad altri atti emessi dalla stessa PA.;

2). Violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo delle norme disciplinanti il condono edilizio nonché il condono ambientale e di cui alle L. 47/85, 724/94, 308/2004 e delle finalità perseguite da dette disposizioni; nonché violazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici UL 2241/UL/1995;

3). Violazione e falsa applicazione art. 28 l.r. 29/97 e art., 29 L. 394/91 con riferimento alla sanzione applicata e conseguente violazione art. 34 DPR 380/01, eccesso di potere per carenza dei presupposti;

4). Violazione artt. 6/9 L 241/90 anche in relazione all’art. 97 Cost., eccesso di potere per incompletezza, inadeguatezza e difetto di istruttoria;

5). Violazione e falsa applicazione di legge per difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza di interesse pubblico alla demolizione, anche con riferimento all’art. 3 L. 241/90, violazione dei principi generali in materia, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di pubblico interesse;

6). Violazione art. 3, comma 3, L. 241/90 anche in relazione ai principi di giusto e corretto procedimento di cui agli artt. 1 e ss. L. 241/90;

7). Violazione artt. 31, 32 L. 47/85 richiamati e recepiti dalla L. 326/04 e l.r. 12/04; eccesso di potere per incompetenza;

8). Violazione dei principi generali di buon andamento dell’azione amministrativa anche in relazione alla normativa speciale disciplinante il condono edilizio, violazione l.r. Lazio 12/04 con particolare riferimento all’art. 6 e con riferimento anche all’art. 10 bis L. 241/90.

In data 6.5.2011 la ricorrente ha depositato ultima memoria in cui ha chiarito che ancora non è intervenuto alcun provvedimento sulla domanda di sanatoria.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in pendenza di domanda di sanatoria – presentata anteriormente – e non definita.

E’ principio giurisprudenziale, infatti, che – in pendenza di domanda di sanatoria – è preclusa all’Amministrazione la possibilità di adottare provvedimenti repressivi dell’abuso oggetto di detta domanda in quanto la repressione renderebbe inane la domanda di sanatoria che non potrebbe più svolgere la sua funzione di ricondurre a legittimità la costruzione abusiva.

Cosicchè proprio per consentire a tale domanda di esplicare i suoi effetti legittimanti, sempre che ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione deve prioritariamente pronunciarsi su essa; del resto la repressione di un abuso edilizio sconta la illegittimità del soggetto autore, illegittimità che, in caso di pendenza di domanda di sanatoria, è suscettibile di conversione attraverso il particolare procedimento di sanatoria, per cui la repressione senza la previa definizione di tale domanda introdurrebbe surrettiziamente, senza le garanzie dello stesso procedimento di sanatoria, un definitivo giudizio di insanabilità dell’abuso.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato; restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza dell’Ente Parco all’esito della domanda di sanatoria.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater):

– Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

– Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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