Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 21-06-2011, n. 24936

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 23 novembre 2010 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l’appello proposto da V.S. avverso il provvedimento della locale Corte d’Appello, reiettivo dell’istanza di scarcerazione da lui proposta per decorrenza dei termini di fase.

Il V. è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, quale imputato del delitto di associazione di tipo mafioso, già condannato in primo grado dal G.U.P., in esito al giudizio abbreviato; il termine di fase, che sarebbe dovuto scadere il 15 luglio 2010, era stato sospeso per novanta giorni corrispondenti al termine di deposito della sentenza di primo grado;

successivamente il Presidente del Tribunale aveva prorogato il termine di deposito di altri 90 giorni, ai sensi dell’art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis. Su tali presupposti, ritenendo che la sospensione dovesse intendersi estesa per tutta la durata del termine prorogato, il Tribunale del riesame ha giudicato che la misura cautelare dovesse rimanere in atto fino alla scadenza del termine complessivo di diciotto mesi.

Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il V., denunciando violazione del diritto al contraddittorio per essere stato emesso de plano il provvedimento di sospensione per ulteriori 90 giorni a seguito della proroga del termine di deposito della sentenza. Sostiene che, alla stregua di una recente enunciazione giurisprudenziale, prima di provvedere si sarebbe dovuto offrire alla difesa la possibilità di controdedurre.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

L’eccezione mossa dal ricorrente nei confronti del provvedimento di proroga, sotto il profilo della denunciata violazione del principio del contraddittorio, deve intendersi preclusa; ogni contestazione in argomento, invero, avrebbe dovuto essere formulata nella sede appropriata, e cioè nel procedimento incidentale di impugnazione di quel provvedimento davanti al Tribunale distrettuale ex art. 310 c.p.p.: procedimento che, di contro, non risulta essere stato attivato.

La conseguente inoppugnabilità del provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza, recando in sè l’ulteriore conseguenza di prolungare per un tempo corrispondente la sospensione del termine di fase della custodia cautelare, comporta l’infondatezza dell’assunto su cui si è basata la richiesta di scarcerazione del V.: la cui reiezione resiste, pertanto, al controllo di legittimità.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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