Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 21-06-2011, n. 24890

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Z.G. ricorre avverso la sentenza del 11 ottobre 2010 con cui la corte di appello di Torino, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado per i reati di lesioni volontarie e minacce in danno di T. F., secondo l’ipotesi di accusa consumati nel corso di una lite fra vicini di casa – tali sono l’imputato e la parte lesa – sfociata in lesioni reciproche, per le quali entrambi i contendenti in primo grado erano stati condannati.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per l’illogicità della sua motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente della legittima difesa, che la corte territoriale aveva negato con l’affermazione, ad avviso del ricorrente apodittica, dell’evidenza del reciproco intento aggressivo dei contendenti.

Il ricorso è destituito di fondamento, non sussistendo il vizio di motivazione che il ricorrente deduce.

La sentenza impugnata, la cui motivazione va integrata con quella data dal Tribunale di Novi Ligure, da conto infatti con chiarezza di come fosse risultato dall’istruttoria dibattimentale che entrambi i contendenti erano animati da reciproco intento aggressivo, evidenziato anche dal tipo di lesioni, specificamente descritte nella sentenza di primo grado, che ciascuno di loro aveva riportato. Del resto, ove con l’impugnazione in esame si intendesse sollecitare il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso, il ricorso sarebbe inammissibile.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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