Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 22966 Procedimento civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che la s.r.l. Prologic ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto, Prima sezione penale, in data 2 marzo 2009, notificata il 12 marzo 2009, con cui è stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso il decreto di liquidazione dell’indennità e delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro emesso nell’ambito di un procedimento penale;

che il sequestro penale aveva ad oggetto la merce contenuta in un container e, più precisamente, i colli, costituiti da scatole di cartone contenenti ciascuno un certo numero di pezzi (borse, zainetti, borse medie, borsoni, borse piccole ed altri oggetti individuati in base ai numeri di matricola), e per l’effettuazione dell’incarico affidatole – protrattosi dal novembre 2004 al maggio 2007 – la s.r.l. Prologic ha provveduto a trasportare il container al proprio magazzino, a svuotare lo stesso e a sistemare i colli su n. 47 pedane incellofanate, da essa stesse messe a disposizione, collocandoli poi nelle strutture di stoccaggio presenti nel magazzino, per poi nuovamente movimentarli, caricarli e trasportali per la riconsegna e/o la distruzione;

che con l’impugnato provvedimento è stata confermata la liquidazione di euro 1992,19, oltre IVA, a fronte di una richiesta di Euro 56.954,50, oltre IVA, assimilandosi "la custodia di merce varia (stoccata su pedane sovrapposte) non alla custodia di un motoveicolo, ma piuttosto alla custodia di un autocarro";

che il ricorso per cassazione – inizialmente proposto nelle forme del rito penale – è stato notificato il 23 ottobre 2010, a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 15810 del 2 luglio 2010;

che il ricorso è affidato a cinque motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto sostanziale di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 58 e 59 e del D.M. n. 265 del 2006, art. 5) si sostiene che il combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 53 e 59 e del D.M. n. 265 del 2006, art. 5, costituisce il criterio normativo per la determinazione dell’indennità e delle spese di custodia di una serie indefinita di beni, trovando applicazione il parametro tariffario di cui al D.M. n. 265 del 2006, artt. 1 e 2, per i beni le cui caratteristiche, intrinseche e di lavorazione, siano oggettivamente comparabili ed assimilabili a quelle dei beni ivi esplicitamente menzionati, com’è, nel caso, tra i pallets in cui la merce viene necessariamente custodita e trattata e i ciclomotori contemplati nelle tabelle tariffarie; e si censura che il Tribunale abbia fatto ricorso agli usi locali per la determinazione dell’indennità e delle spese di custodia di beni diversi dai veicoli a motore e dai natanti;

che con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., commi 1 e 2) la ricorrente rileva che il tenore del criterio normativo imposto per la determinazione dell’indennità e delle spese di custodia anche alla fattispecie come quella in esame preclude all’interprete di potersene discostare e di ricorrere al criterio analogico;

che i primi due motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati;

che la liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 58 e 59, quindi sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell’art. 59 del testo unico e, in via residuale, secondo gli usi locali, fermo restando che, ai sensi dell’art. 276 del citato D.P.R., sino all’emanazione del regolamento di approvazione delle tabelle per la determinazione dell’indennità di custodia, questa è liquidata, in via transitoria, sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali;

che il giudice del merito, con valutazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici: (a) ha rilevato che per la liquidazione dell’indennità derivante dalla custodia della merce oggetto del sequestro (contenuta in un container e, più precisamente, in colli costituiti da scatole di cartone contenenti ciascuna un certo numero di pezzi) manca un criterio normativo espresso, posto che il decreto ministeriale 2 settembre 2006, n. 265, emesso in attuazione dell’art. 59 del testo unico, determina l’indennità di custodia per i veicoli a motore e i natanti, mentre rinvia (art. 5) per altre categorie di beni agli usi locali, peraltro non sussistenti per la custodia dei beni in questione; (b) in mancanza di un criterio normativo espresso, ha applicato in via analogica la disciplina dettata dal D.M. n. 265 del 2006, art. 1, comma 1, lett. c), per gli autocarri, attesa la riscontrata esistenza di una similitudine fisica tra il compendio oggetto della custodia e la categoria normativa "autocarro";

che i motivi di ricorso, al di là della deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, tendono in realtà ad una – non consentita in sede di legittimità – rivisitazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, sul rilievo che le caratteristiche dei pallets in questione, avuto riguardo alle loro dimensioni, al peso, al volume ed alle consequenziali modalità di trattamento, sarebbero assimilabili a quelle dei motoveicoli e dei ciclomotori (considerati dall’art. 1, comma 1, lett. a, del D.M. cit.);

che il terzo mezzo denuncia contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifesta della motivazione posta a base del provvedimento impugnato e violazione dell’art. 111 Cost.;

che il quarto motivo rileva che sintomatica dell’irrazionalità di cui è intrisa la motivazione della decisione impugnata è anche la negazione, da parte del giudice, delle evidenze documentali;

che il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili, perchè non conformi alla prescrizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr., L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

che ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603);

che al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;

che non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass., Sez. 3^, 30 dicembre 2009, n. 27680);

che nella specie l’uno e l’altro motivo di ricorso, formulati ex art. 360 c.p.c., n. 5, sono totalmente privi di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo;

che il quinto motivo (violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto sostanziale, con riferimento al D.M. n. 265 del 2006, art. 3 ed al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 276) si conclude con la richiesta di affermazione dei seguenti principi di diritto:

(a) il D.M. n. 265 del 2006, art. 3, reca un criterio di riduzione dell’indennità presuntivo e su base d’anno applicabile sul presupposto dell’effettivo riscontro dello stato di conservazione della merce in custodia, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice che l’ha interpretato come un automatico e presuntivo meccanismo di decurtazione dell’indennità in funzione della mera durata della custodia, sicchè là dove la merce in custodia non abbia subito e/o non sia suscettibile di deterioramento o l’effettivo riscontro del suo stato di conservazione neanche sia stato disposto – com’è accaduto nel caso di specie in cui la merce, per le sue intrinseche qualità e per l’opportuno trattamento del custode, non ha potuto subire alcun deterioramento che del resto non è stato riscontrato – l’indennità deve essere corrisposta integralmente al custode; (b) la decurtazione dell’indennità e delle spese di custodia operata dal primo giudice sulla base di un criterio automatico e presuntivo in funzione della mera durata della custodia, ovvero senza alcun effettivo riscontro in merito all’effettivo stato di conservazione della merce in custodia, integra altresì e sotto un diverso profilo il ricorso illecito a criteri equitativi, perchè espressamente vietato dall’art. 276 del d.P.R. n. 115 del 2002;

che il motivo è infondato;

che il D.M. n. 265 del 2006, art. 3, nel prevedere la riduzione automatica degli importi dell’indennità determinati in base alle tariffe per gli anni successivi al primo in relazione allo stato di conservazione del bene, non richiede, affinchè la riduzione operi, un accertamento dello stato di conservazione della merce in custodia, avendo il decreto ministeriale presunto, tenuto conto dell’id quod plerumque accidit, una incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l’indennità alla perdita di valore dei beni stessi;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che in assenza di controricorso da parte degli intimati, non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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