T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 23-06-2011, n. 5604 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente è stata nominata ricercatrice universitaria ed ha preso servizio il 2381993 presso l’Università degli studi della Tuscia, Facoltà di conservazione dei beni culturali.

Al termine del primo triennio è stata sottoposta al giudizio di conferma previsto dall’art 31 del d.p.r. n° 382 del 1980.

A seguito del giudizio ampiamente positivo del Consiglio di Facoltà, il giudizio della Commissione appositamente nominata ex art 31 del d.p.r. n° 382 del 1980 per la valutazione dell’attività scientifica e didattica della dott.ssa R. si concludeva in termini negativi.

Con il presente ricorso è stato impugnato il giudizio negativo espresso dalla Commissione nominata per la conferma in ruolo della dott.ssa M.E.R., formulando le seguenti censure:

eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà;

violazione dell’art. 2 della legge n° 241 del 1990; degli artt 8 e 12 del d.p.r. n° 487 del 1994.

Alla camera di consiglio del 12111997 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 1852011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato

Ai sensi dell’art 31 del d.p.r. n° 382 del 1980, i ricercatori universitari, dopo tre anni dall’immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l’attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facoltà o del dipartimento.

Da tale norma risulta evidente che il giudizio della Commissione debba riguardare sia l’attività scientifica che didattica del ricercatore confermando.

Un importante elemento di riferimento per la valutazione della Commissione è costituito, altresì, dalla relazione del Consiglio di Facoltà o di dipartimento sull’attività triennale del ricercatore.

Nel caso di specie, la relazione del Consiglio di Facoltà dà atto di una costante attività didattica (attività seminariali per tutti gli anni oggetti di valutazione) e scientifica(varie pubblicazioni) e partecipazione ad attività istituzionali della Università (commissioni di concorso, rappresentanza dei ricercatori nel consiglio di Facoltà); in particolare, nel verbale del Consiglio di facoltà del 17101996, che ha approvato e fatto propria la relazione, è stato fatto espresso apprezzamento "dell’operosità didattica e scientifica della dott.ssa R.".

Di tali valutazioni, in base al disposto legislativo, la Commissione avrebbe dovuto tener conto; invece, nel giudizio espresso da quest’ultima non vi è alcuna motivazione su elementi che potessero condurre ad un giudizio radicalmente contrario. Dal tenore testuale della valutazione espressa dalla Commissione risulta che il giudizio negativo è stato basato solo su una considerazione critica di alcune pubblicazioni, in particolare ritenendo alcune monografie della confermanda di carattere "essenzialmente compilativo".

A seguito di tale giudizio sulle pubblicazioni, è stato espresso un giudizio complessivo negativo.

E’, quindi, evidente il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione della valutazione della Commissione, che, in primo luogo, non ha tenuto conto del giudizio positivo della facoltà espresso sia sull’attività scientifica che sull’attività didattica e sulla complessiva partecipazione alle attività istituzionali della Facoltà. Inoltre, la Commissione ha valutato solo l’attività scientifica ed anche in maniera parziale: il giudizio appare riferito, infatti, non al complesso della attività di ricerca ma solo ad alcune pubblicazioni, mentre non è stata oggetto di valutazione l’attività didattica.

La giurisprudenza, da cui questo Tribunale non ritiene sussistano elementi per discostarsi nel caso di specie, ha affermato che il giudizio sul triennio di attività dei ricercatori, previsto dall’art. 31 d.P.R. 382 del 1980, si configura non come una revisione delle valutazioni svolte dalla Commissione di concorso, ma come una verifica del modo in cui sono stati adempiuti i doveri accademici nel triennio successivo alla nomina, di modo che deve ritenersi illegittimo il giudizio negativo formulato da una Commissione per la conferma nel ruolo che, invece di limitarsi ad una verifica dell’attività scientifica e didattica dimostrata nel triennio, abbia esteso le proprie valutazioni alla capacità di ricerca del candidato (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 09 maggio 2008, n. 3849, per cui il legislatore affida alla commissione la valutazione dell’attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore ed il termine " attività " – secondo il suo significato letterale – induce ragionevolmente ad escludere che il medesimo abbia voluto introdurre una duplicazione di accertamenti in ordine ai requisiti di conoscenza scientifica e di capacità didattica del docente, già effettuati nella sede di valutazione comparativa per l’accesso alla qualifica in esame).

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto con annullamento del giudizio negativo impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *