Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 22965 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che l’Avv. C.M.C. – che aveva assistito nell’ambito di un procedimento penale il collaboratore di giustizia G. F., ammesso allo speciale programma di protezione – ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 11 dicembre 2008, con cui la Corte d’appello di Catanzaro, sezione penale, ha respinto l’opposizione sollevata, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), contro il decreto di rigetto di liquidazione del compenso professionale, motivato sul rilievo del venir meno del diritto a richiedere la provvidenza economica a carico dello Stato una volta che il collaboratore di giustizia aveva nominato un secondo difensore di fiducia;

che il ricorso per cassazione – inizialmente proposto nelle forme del rito penale – è stato notificato il 12 ottobre 2010, a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 15813 del 2 luglio 2010; che il ricorso è affidato a un motivo; che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che in prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione

che l’unico motivo, nel denunciare violazione e falsa applicazione di norme di legge, sostiene che in tema di liquidazione dei compensi spettanti a difensore del collaboratore di giustizia, non sarebbe applicabile la normativa prevista in materia di patrocinio a spese dello Stato, e in particolare la previsione, contenuta nell’art. 91, comma 1, lett. b), della decadenza del diritto al compenso nel caso di nomina di un secondo difensore;

che il motivo è fondato;

che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 115, disponendo che l’onorario e le spese spettanti al difensore delle persone ammesse al programma di protezione "sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84", rende evidente che il richiamo alla normativa sul patrocinio a spese dello Stato non è indiscriminato e totalizzante, ma è limitato al quantum e alle forme procedimentali di liquidazione, senza estendersi alle regole che attengono alle condizioni per l’accesso al beneficio (cfr. Cass. pen., Sez. 1^, 11 novembre 2003, n. 43028);

che questa lettura è confermata dalla stessa rubrica del titolo 3^ che contiene il citato art. 115, la quale è formulata "Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale";

che pertanto, al soggetto sottoposto a programma di protezione, ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 13 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonchè per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, al quale sia stato riconosciuto il beneficio dell’assistenza legale, non si applica la norma, contenuta nell’art. 91, comma 1, lett. b), del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, approvato con il D.P.R. n. 115 del 2002, che (salvi i casi di partecipazione a distanza al processo) prevede l’esclusione dal patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per il richiedente che sia assistito da più di un difensore e la cessazione degli effetti dell’ammissione al patrocinio a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore;

che resta fermo che – come stabilito dall’art. 8 regolamento del Ministero dell’interno concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia, approvato con il decreto 23 aprile 2004, n. 161 – l’assistenza legale consiste nel pagamento degli onorari e delle spese riferibili a un solo difensore (e, nei casi di esame a distanza di cui all’art. 147 bis disp. att. cod. proc. pen., anche al suo sostituto, se presente);

che questa diversità di disciplina tra il comune patrocinio a spese dell’erario e l’assistenza legale del collaboratore di giustizia si giustifica in relazione alla differenza delle condizioni che legittimano il ricorso all’una e all’altra provvidenza;

che infatti, mentre per l’ammissione al patrocinio il testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia prevede – di regola – un requisito di non abbienza ancorato al non superamento di un dato reddito, personale e familiare, la legge speciale per i collaboratori di giustizia ricollega le misure di assistenza economica facenti parte del programma speciale di protezione ad una condizione elastica – l’impossibilità di provvedervi direttamente da parte del soggetto sottoposto a detto programma -, che consente all’apposita commissione una valutazione discrezionale nel caso concreto;

che pertanto il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata cassata;

che la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, che la deciderà in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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