Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 21-06-2011, n. 24888

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.P. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 3 giugno 2010, che aveva confermato la condanna pronunciata in suo danno da quel Tribunale per il furto pluriaggravato di un ciclomotore.

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per l’inadeguatezza della motivazione in ordine alla valutazione dei fatti; alla mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, dovendo a suo avviso più correttamente qualificarsi il reato come furto d’uso; all’omessa concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione su ogni questione oggetto di appello con ampia, puntuale e dettagliata motivazione, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500= in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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