T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 23-06-2011, n. 5603 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il consorzio ricorrente, con decreto ministeriale del 18122000, è stato ammesso ad un finanziamento in base alla legge n° 46 del 1982, per un progetto relativo a sensori elettro ottici progettati e realizzati per specifiche applicazioni civili e militari, per complessive lire 6.650.000.000 Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale, il 1242001, si procedeva alla stipula di una convenzione con l’Istituto bancario S.P.I., banca convenzionata con lo Stato, per la gestione delle agevolazioni alla ricerca ai fini della concreta erogazione del finanziamento.

Successivamente, al momento del collaudo, l’istituto bancario non liquidava alcune voci relative ai costi sostenuti, in particolare per i costi del personale non dipendente dal consorzio né legato ad esso da rapporti di collaborazione, ma distaccato da uno dei soci del Consorzio.

Con il presente ricorso, il Consorzio ha chiesto il riconoscimento di tali voci non liquidate dall’istituto bancario.

All’udienza pubblica del 1852011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione.

Non possono, infatti, essere condivise le argomentazioni della difesa ricorrente secondo cui la concessioni di contributi pubblici sarebbe stata ricondotta dalla giurisprudenza nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In primo luogo, la giurisprudenza citata dalla difesa ricorrente (Cds n° 3212 del 2000) è antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale n° 204 del 2004 che ha rimodulato l’ambito della giurisdizione esclusiva.

Comunque, l’orientamento giurisprudenziale consolidato, anche della Cassazione, afferma che ai fini della individuazione della giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un dedotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, e se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (Consiglio Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465; Consiglio Stato, sez. V, 10 novembre 2010, n. 7994).

Appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla concessione del contributo, allorché questa dipenda da valutazioni discrezionali in ordine all’interesse pubblico da perseguire e alla revoca del medesimo contributo per ragioni di pubblico interesse. Appartengono, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a provvedimenti vincolati di attribuzione del contributo, dove cioè la legge predetermina totalmente le condizioni per la loro attribuzione, nonché quelle in ordine alla revoca degli stessi, derivante da inadempienze del beneficiario (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 06 dicembre 2010, n. 35391)

Nel caso di specie, poi la controversia non riguarda neppure il "quantum" del contributo già disposto dall’Amministrazione con il D. m. del 2000, ma la considerazione di alcune specifiche voci di costo; in particolare se tali voci potessero rientrare nella convenzione tra la banca e il consorzio. Non vi è, quindi, da parte della banca alcun esercizio di poteri autoritativi, né discrezionali, ma solo l’applicazione delle prescrizioni della convenzione (Cfr Cassazione civile, sez. un., 01 dicembre 2009, n. 25261, per cui in tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità europea, la domanda avente ad oggetto il pagamento di un importo, già concesso e liquidato ma non ancora erogato, è assoggettata alla giurisdizione del g.o., essendo il richiedente, a seguito dell’emanazione dell’atto di concessione del finanziamento, titolare di un diritto soggettivo).

Anche l’inquadramento nelle concessioni di beni pubblici, proposta dalla difesa ricorrente, non può portare ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia che comunque dovrebbe essere, al limite, considerata come una contestazione di un corrispettivo, escluso comunque dalla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art 5 della legge n° 1034 del 1971.

Coinvolgendo questioni aventi natura e consistenza di diritti soggettivi, la controversia in materia di pagamento di contributi riguardante non già la fase discrezionale per la concessione del contributo stesso ma quella della sua erogazione ed in specie concernente l’esatto adempimento degli obblighi assunti o imposti al momento della concessione del beneficio; non può invocarsi la giurisdizione esclusiva sancita dall’art. 5, l. Tar perché il 2° comma di tale disposizione fa salva la giurisdizione piena del giudice ordinario per tutte le questioni patrimoniali inerenti a compensi vantati dal concessionario qualunque sia il nomen in concreto utilizzato (Consiglio di stato, sez. V, 18 settembre 2008, n. 4480; cfr. altresì Cass. sez. un., 11 gennaio 2011, n. 397, per cui la domanda, avanzata da un’impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico di adeguamento dei contributi dovuti dall’ente territoriale appartiene alla giurisdizione del g.o., non essendo ravvisabili, nel procedimento amministrativo di accertamento del quantum, momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco ma esclusivamente l’applicazione di un parametro di natura normativa, di cui si contesta la corretta applicazione, ed essendo, conseguentemente, qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria la posizione giuridica soggettiva astrattamente azionata, rimanendo invece irrilevante la riconduzione della controversia nella materia dei pubblici servizi, mancando l’esercizio di un potere autoritativo della p.a.).

Nel caso di specie non vi è quindi alcun elemento per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.

In relazione alla complessità della questione di giurisdizione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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