Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 22964 Nullità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26 novembre 1994 la s.r.l.

Termostudi Delta conveniva davanti al Tribunale di Ancora l’arch.

B., l’arch. P.G., l’ing. R.V. e l’ing. V.G., chiedendo la condanna degli stessi al pagamento del saldo del corrispettivo per la progettazione degli impianti tecnologici inerenti il progetto generale di costruzione del Nuovo Ospedale comprensoriale di (OMISSIS), da essa società attrice predisposto dietro incarico dei convenuti.

I convenuti, costituitisi, contestavano il fondamento della domanda, che veniva rigettata dal Tribunale adito con sentenza in data 8 aprile 2002, ritenendo fondata l’eccezione di nullità del contratto ex art. 2231 cod. civ., per essersi la società attrice obbligata all’esercizio di una attività professionale pur non essendo iscritta al relativo albo.

La Termostudi Delta s.r.l. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza in data 17 dicembre 2005, ritenendo che in base alle stesse prove per interpello la cui ammissione era stata richiesta dalla società attrice nel giudizio di primo grado risultava che la stessa non si era limitata a prestare una semplice consulenza, ma aveva redatto i progetti degli impianti, cioè aveva svolto una attività di carattere professionale per la quale operava la preclusione di cui all’art. 2231 cod. civ..

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Termostudi Delta s.r.l., con due motivi.

Resistono con controricorso P.G., R.V., V.G..

Altro controricorso è stato presentato da B.A., il quale ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo la società ricorrente in via principale deduce che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che si era limitata a svolgere attività di collaborazione in favore dei professionisti i quali, poi, avevano effettivamente redatto e depositato il progetto.

Il motivo è infondato, in base alla considerazione che, a prescindere dal valore confessorio della richiesta di ammissione dell’interpello cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata in ordine al fatto che la prestazione consisteva nella "predisposizione di elaborati tecnici progettuali", dall’atto di citazione risulta che alla Termostudi Delta s.r.l. era stata proposta "l’esecuzione della progettazione di tutti gli impianti tecnici" che essa società ricorrente in via principale aveva "dato adempimento all’incarico ricevuto, consegnando, nei tempi e modi stabiliti, ai propri committenti le progettazioni richieste".

A nulla rileva, poi, di tali progettazioni, nei confronti di terzi, gli originari convenuti avessero assunto la paternità.

Con il secondo motivo la società ricorrente in via principale deduce che la propria attività era stata di semplice collaborazione nella redazione di progetti in favore degli originari convenuti, i quali si erano assunti la "paternità" di tali progetti, senza alcuna "proiezione" esterna.

Anche tale motivo è infondato.

La Termostudi Delta s.r.l., infatti, per quanto già detto, ha stipulato un contratto avente ad oggetto non una semplice collaborazione ad una progettazione ad altri effettivamente imputabile, ma la esecuzione completa ed in autonomia di una progettazione, il che non le era consentito, a nulla rilevando che tale progettazione fosse stata poi utilizzata dagli attuali resistenti come se fosse frutto della loro attività professionale.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale B.A. si duole della compensazione delle spese, deducendo che nei suoi confronti non sussisteva quella reciproca soccombenza alla quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata, non avendo, a differenza degli altri convenuti mai eccepito l’incompetenza per territorio del giudice adito, nè riproposto tale questione (ritenuta infondata in primo e secondo grado) con appello incidentale.

La doglianza è fondata, in quanto avendo B.A. sempre sostenuto soltanto la nullità del contratto ex art. 2231 cod. civ., ed essendo tale eccezione risultata fondata, non vi erano i presupposti per ritenere lo stesso parzialmente soccombente ai fini della giustificazione della compensazione delle spese di giudizio.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale, mentre va accolto il ricorso incidentale di B.A., con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale di B.A. e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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