T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 23-06-2011, n. 5602 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

sulla base di quanto depositato in giudizio dall’Amministrazione il 24.5.2011 è risultata la modifica, in data 29.4.2011, da parte di AVCP, della contestata annotazione sul Casellario informatico delle imprese, con eliminazione del riferimento alla violazione dell’art. 17 comma 1 lett. m) del DPR n. 34/2000;

Considerato che di tale produzione documentale e relativa modifica di annotazione ha preso espressamente atto, senza alcuna contestazione, il difensore intervenuto per l’impresa ricorrente all’odierna pubblica udienza, che anzi ha dichiarato la conseguente sopravvenuta carenza di interesse dell’istante alla decisione della causa;

Ritenuto, ciò stante, che altro non resti al Collegio che prendere atto di quanto sopra e dichiarare il ricorso conseguentemente improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto che sussistano sufficienti motivi, tuttavia, in considerazione degli aspetti complessivi della vicenda, per compensare tra le parti spese ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese ed onorari compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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