Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 21-06-2011, n. 24886

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del 22 settembre 2009, con cui il giudice di pace di Bergamo aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.R.V. in ordine ai reati di ingiurie e minacce in danno di I.B., ritenendo tacitamente rimessa la querela sporta a suo tempo dal predetto, in conseguenza della sua mancata comparizione all’udienza, ad onta di espresso avvertimento che l’assenza sarebbe stata valutata in guisa di manifestazione implicita di volontà remittente. Deduce il ricorrente l’erroneità dell’assunto per la violazione del secondo comma dell’art. 152 cod. pen., che, non vertendosi in ipotesi di citazione diretta D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 21non consente la remissione tacita nell’ambito del processo, secondo l’interpretazione consolidata di questa Corte (S.U. n. 46088 del 30 ottobre 2008 – Viele).

Il ricorso è inammissibile.

E’ sfuggito al P.G. ricorrente che, come si rileva dalla stessa sentenza impugnata, nel caso di specie il querelante aveva comunicato per iscritto di voler rimettere la querela, e detta remissione era stata accettata dal difensore dell’imputato, munito di apposita procura speciale, con apposita dichiarazione resa all’udienza; ne consegue che correttamente il giudice di pace aveva dichiarato non doversi procedere, ancorchè la motivazione della sentenza sul punto sia ambigua.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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