Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 21-06-2011, n. 24885

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.M., tratto all’udienza preliminare del Tribunale di Roma per rispondere dei delitti di resistenza e calunnia in danno di ufficiali di Polizia giudiziaria della stazione Carabinieri di Roma (OMISSIS), in esito a giudizio abbreviato veniva riconosciuto responsabile della calunnia e del delitto di ingiurie, così derubricata la resistenza, e condannato alla pena di mesi undici di reclusione. Al G. era stato contestato di avere reagito scompostamente al sequestro della propria autovettura, effettuato perchè il veicolo era sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile. L’imputato aveva dato in escandescenze, pronunciando improperi di ogni genere e perfino battendo reiteratamente la fronte contro il portone della caserma dei carabinieri, fino a ferirsi con abbondante profusione di sangue.

Condotto in ospedale, aveva dichiaro di essere stato percosso dai militari dell’Arma.

Con sentenza del 18 novembre 2009 la Corte di Appello di Roma, in riforma di quella pronunciata in primo grado, aveva assolto l’imputato dal delitto di calunnia, osservando che per il reato oggetto dell’accusa calunniosa il G. non aveva sporto querela, di modo che l’azione penale non poteva essere promossa; aveva confermato l’affermazione di responsabilità per il delitto di ingiurie, riducendo la pena detentiva irrogata in primo grado a quella di un mese di reclusione.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il G., deducendo l’illegalità della pena determinata dalla corte territoriale, atteso che per il delitto di ingiurie poteva essere irrogata solo la pena pecuniaria.

Il ricorso è fondato per le ragioni dedotte.

Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 1, lett. "a" per il reato di ingiurie, sanzionato dall’art. 594 cod. pen. con pena alternativa della reclusione o della multa, andava applicata la pena della multa da Euro 258= ed Euro 2.582=.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, potendo essere quantificata la pena pecuniaria in questa sede secondo gli stessi criteri utilizzati dalla corte territoriale: stabilita la pena base in quella di Euro 600=, andrà applicato un aumento di Euro 300= a titolo di continuazione.

La pena complessiva di Euro 900= va poi diminuita di un terzo per il rito.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena, che determina in Euro 600= di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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