Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 21-06-2011, n. 24884

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A., per quanto qui interessa, è stato ritenuto con doppia conforme responsabile dei delitti di induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione, nonchè riduzione in schiavitù e lesioni volontarie pluriaggravate in danno della giovane (OMISSIS) O.E., all’epoca minorenne, reati commessi in concorso con I.M., sua convivente, anch’essa (OMISSIS). Riferisce la sentenza di secondo grado che la giovane era stata venduta dai suoi genitori alla maman I.M., e previa sottoposizione a riti woodoo, condotta in Italia a cura e spese della predetta acquirente.

In Italia la giovane era stata avviata alla prostituzione e sottoposta dalla I., con il tacito consenso del B., ad assidue sistematiche sevizie, consistite in violente percosse su tutto il corpo, e specialmente sulla testa, tanto che in conseguenza di queste ultime le si era distaccato il cuoio capelluto; tali assidui maltrattamenti avevano lo scopo di fiaccare ogni sua volontà di resistenza e ridurla ad una condizione di soggezione assoluta.

Quando le condizioni di salute della giovane erano divenute ormai tanto precarie da far temere il peggio, gli imputati l’avevano condotta con la loro autovettura dinanzi al pronto soccorso dell’Ospedale (OMISSIS), ove l’avevano lasciata allontanandosi rapidamente.

La poveretta era stata ricoverata e curata per le gravi ferite che mostrava su tutto il corpo, consistenti anche in bruciature provocate con sostanze caustiche, e sia pure con difficoltà e reticenze, aveva narrato quanto le era accaduto.

Avverso la sentenza della corte di assise di appello di Torino del 12 gennaio 2010, il B. ha proposto ricorso, prospettando sei motivi di impugnazione, con i quali sostanzialmente contesta le motivazioni con cui i giudici del merito avevano ritenuto che avesse concorso con la convivente I. nella consumazione di tutti i reati di cui s’è detto, in particolare consentendo le sevizie poste materialmente in essere dalla convivente e partecipando attivamente allo sfruttamento della sua prostituzione, materialmente accompagnandola con l’auto al luogo di esercizio del meretricio.

Con atto pervenuto in cancelleria il 18 gennaio 2011 il B. rinunciava al ricorso.

Detta rinuncia risulta ribadita dal suo difensore di fiducia, in virtù di mandato specificamente conferitogli, con atto pervenuto in cancelleria il 4 marzo 2011.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Va disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte lesa minorenne.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00= in favore detta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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