Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 21-06-2011, n. 24883

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.B. ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza della corte di appello di Genova del 19 marzo 2010, che aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado per il delitto di tentativo di furto pluriaggravato di un’autovettura.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, che intende dimostrare riportando in ricorso le poche righe del provvedimento con cui la corte territoriale aveva ritenuto di confermare l’affermazione di responsabilità in quanto correttamente fondata su indizi precisi, gravi e concordanti, secondo il ricorrente tuttavia non specificati.

Il ricorso è destituito di fondamento perchè, contrariamente a quanto si assume in ricorso, la sentenza impugnata da specificamente conto, sia pure con la consueta stringatezza, degli elementi indiziali valutati per l’affermazione della penale responsabilità, elementi che indica puntualmente, facendo chiarezza anche sulle ragioni che avevano giustificato il rigetto dell’appello.

Va peraltro osservato che i motivi di appello sono specificamente riportati in sentenza, di modo che può all’evidenza rilevarsi come gli stessi non fossero conferenti, atteso che la stessa corte territoriale chiarisce come si versasse in fattispecie di processo indiziario, di modo che della precisione e gravitò degli indizi si doveva discutere. Costituiva perciò fuor d’opera, di cui non era necessario dar conto per la sua evidenza, l’osservare che l’ispettore della P.S. B. non aveva visto l’imputato nell’atto di consumare la condotta, dovendo valutarsi ciò che il B. aveva visto, e cioè l’imputato che si allontanava dall’auto il cui antifurto aveva preso a suonare; il veicolo mostrava il finestrino anteriore infranto; il G., subito fermato, aveva piccole lesioni da taglio alle mani.

I suddetti indizi i giudici del merito avevano correttamente valutato, dandone conto in motivazione.

Il ricorso merita pertanto rigetto, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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