T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 23-06-2011, n. 924 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente ricorso, notificato il 1 marzo 2010 e depositato il 4 marzo 2010, è rivolto contro il decreto del direttore dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Mantova del 30 ottobre 2008 (notificato il 16 febbraio 2010), con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente Changfei Wu la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) mediante ripetizione dell’esame di teoria e della prova pratica nonché sottoposizione a visita medica preventiva.

2. In base alla documentazione disponibile (verbale della Stazione dei carabinieri di Valeggio sul Mincio n. 696338712 del 24 agosto 2008; segnalazione della medesima Stazione di data 24 agosto 2008; fotografie dei luoghi, produzioni delle parti) i fatti di causa sono così riassumibili:

(a) il 24 agosto 2008 alle ore 16.25 il ricorrente a bordo della propria autovettura percorreva la strada regionale n. 249 nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio (nel verbale di contestazione non risultano né la località né la distanza chilometrica);

(b) in uscita da una curva e in prossimità di un dosso il ricorrente ha effettuato il sorpasso del veicolo che lo precedeva;

(c) per questa manovra al ricorrente è stata contestata la violazione dell’art. 148 comma 10 del codice della strada ("(è) vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale");

(d) nello specifico, come appare dalla documentazione fotografica, la strada non presentava le caratteristiche che avrebbero consentito comunque il sorpasso, essendovi una sola corsia per ciascun senso di marcia;

(e) nel controllo immediatamente successivo alla contestazione i carabinieri hanno rilevato che il ricorrente (nato nella Repubblica Popolare Cinese) non parlava adeguatamente la lingua italiana e non era in grado di comprendere il significato dei cartelli stradali;

(f) il provvedimento di revisione della patente di guida è stato emesso il 30 ottobre 2008 ma i carabinieri di Castiglione delle Stiviere (luogo di residenza al momento della contestazione) non sono riusciti a effettuare la notifica in quanto il ricorrente in base all’anagrafe comunale è risultato irreperibile. Una nuova notifica è stata effettuata il 16 febbraio 2010 nel Comune di Marmirolo (in tale occasione, per un errore del sistema informatico, la nuova stampa del provvedimento ha attribuito in automatico la data del 1 febbraio 2010). La nuova residenza del ricorrente è stata individuata in seguito a un controllo nella banca dati degli abilitati alla guida eseguito il 1 febbraio 2010. Da tale controllo era emerso che poco tempo prima il ricorrente aveva subito una decurtazione di punti dalla patente di guida.

3. Le censure del ricorrente contro il provvedimento di revisione si possono sintetizzare come segue:

(i) travisamento dei fatti: in realtà il ricorrente si sarebbe limitato a superare un veicolo che procedeva a velocità eccessivamente ridotta creando ingombro;

(ii) difetto di motivazione: il verbale di contestazione non indica con accuratezza il dosso in prossimità del quale è avvenuto il sorpasso, e comunque ignora che in quel punto inizia un lungo rettilineo;

(iii) violazione dell’art. 128 del codice della strada, in quanto per disporre la revisione della patente di guida non sarebbe sufficiente una singola infrazione;

(iv) mancata comunicazione di avvio del procedimento. Questo vale in particolare per il sospetto di mancata comprensione dei segnali stradali: si tratta infatti di una circostanza non annotata nel verbale di contestazione ma inserita unicamente nella segnalazione di pari data, che non è stata portata immediatamente a conoscenza dell’interessato.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Questo TAR con ordinanza cautelare n. 162 del 26 marzo 2010 ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

5. Sulle questioni sollevate nel ricorso si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) relativamente alla mancata comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241) si osserva innanzitutto che le esigenze cautelari connesse alla revisione della patente di guida possono giustificare l’omissione della fase di interlocuzione con il patentato, in quanto prevale l’interesse pubblico a impedire immediatamente la circolazione di veicoli condotti da soggetti privi dei requisiti psicofisici o che non offrano adeguate garanzie tecniche. In ogni caso la censura formale di violazione delle regole procedimentali non può da sola condurre all’annullamento del provvedimento finale, perché è sempre necessario, per il principio ora codificato dall’art. 21octies comma 2 secondo periodo della legge 241/1990, effettuare la prova di resistenza esaminando se a causa di tale violazione l’amministrazione sia stata privata di elementi istruttori in grado di far ipotizzare una decisione diversa. Non sarebbe infatti né utile né economico annullare un provvedimento che può essere adottato di nuovo con lo stesso contenuto. La prova di resistenza deve essere condotta esaminando le censure di natura sostanziale proposte con l’impugnazione;

(b) nello specifico occorre anche sottolineare che la notifica del provvedimento è stata rallentata dall’oggettiva incertezza sulla residenza del ricorrente, che è risultato irreperibile al primo indirizzo ed è stato rintracciato solo in seguito. Non si può quindi ritenere che l’amministrazione abbia ritardato colpevolmente la comunicazione del provvedimento vanificando le esigenze di tempestività su cui si basa la deroga all’obbligo di informazione circa l’avvio del procedimento;

(c) relativamente allo svolgimento dei fatti, non sembra che l’amministrazione sia incorsa in fraintendimenti. Anche ammettendo che il ricorrente abbia superato un veicolo che viaggiava troppo lentamente, questa motivazione non costituisce un esimente per la violazione dell’art. 148 comma 10 del codice della strada. L’andatura moderata del veicolo che precede, anche se fastidiosa per chi segue, è normalmente legittima. Solo se il veicolo che precede si arrestasse in mezzo alla corsia di marcia si porrebbe l’esigenza di tentare comunque il sorpasso, essendovi il rischio del blocco della circolazione o di un tamponamento. Al di fuori di questa e di altre ipotesi marginali (da valutare peraltro in base al criterio generale della prudenza alla guida) il conducente del veicolo che segue è tenuto ad aspettare finché non si presenti una situazione che, per visibilità e ampiezza della carreggiata, consenta il sorpasso in piena sicurezza;

(d) è vero che il verbale di contestazione non è accurato, in quanto omette di dettagliare il punto della strada regionale n. 249 dove è stata accertata l’infrazione. Questa lacuna non rileva però da sola come autonomo vizio formale: avrebbe invece potuto essere decisiva se si fosse trasformata in un rilievo di natura sostanziale sui fatti di causa. In altri termini la scarsa precisione del verbale avrebbe consentito al ricorrente di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, nella quale potevano essere rappresentate circostanze nuove e ulteriori a sostegno della tesi che i carabinieri prima e l’amministrazione poi erano incorsi in errore. Nello specifico non sembra tuttavia che siano stati descritti nel ricorso elementi in grado di contraddire la presenza di un dosso o di provare l’esistenza delle condizioni che consentono di sorpassare in prossimità di un dosso. In particolare l’esistenza di un rettilineo dopo il punto di sorpasso non costituisce una di queste condizioni, poiché rileva unicamente la visibilità al momento in cui la manovra ha inizio. Dunque la base fattuale su cui poggia il provvedimento di revisione della patente di guida non è stata incrinata;

(e) è corretto sostenere, come fa il ricorrente, che una semplice infrazione non può normalmente provocare un dubbio sui requisiti psicofisici o sull’idoneità tecnica tanto grave da richiedere la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del codice della strada. Accanto all’infrazione è necessario un quid pluris costituito da circostanze che connotino negativamente la condotta del patentato. Una circostanza di questo genere è qui costituita dalle osservazioni inserite dai carabinieri nella segnalazione del 24 agosto 2008, dove si afferma che il ricorrente non parlava adeguatamente la lingua italiana e non era in grado di comprendere il significato dei cartelli stradali. In effetti questi elementi possono giustificare una verifica della posizione del ricorrente: è verosimile e ragionevole che un episodio come quello in esame sia la conseguenza della mancata assimilazione di una parte delle regole del codice della strada, che a sua volta può essere stata causata dal mancato superamento (all’epoca) della barriera linguistica.

6. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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