Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 22958 Muro di cinta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 22.11.96, R.I. conveniva avanti al Pretore di Bologna G.C. e, premesso che quest’ultimo, proprietario del fondo confinante, aveva iniziato la costruzione del muro di cinta non allineandolo con la staccionata del confine esistente in loco, in tal modo sconfinando nel terreno di sua proprietà; chiedeva che fosse stabilito l’esatto confine tra i due fondi limitrofi, nonchè l’apposizione dei termini, con la condanna del convenuto alla demolizione del manufatto ed alla restituzione dell’eventuale terreno occupato. Nella contumacia del G. veniva disposta CTU, espletata la quale, questi si costituiva in giudizio, contestando la domanda attrice, di cui chiedeva il rigetto, il giudice adito, con la sentenza n. 163/00 del 30.11.99, rigettava la domanda e non riteneva necessaria alcuna apposizione dei termini per la determinazione dell’esatta linea di confine tra i mappali 502 e 513 indicati in atti "stante la coincidenza …con la dedotta recinzione"; compensava le spese di lite. Riteneva il giudicante che, sulla base della CTU espletata, era impossibile l’individuazione in loco della linea tratteggiata che segnava il confine de quo, secondo il primo frazionamento del 1978 e che il successivo frazionamento del 1994 aveva identificato "una nuova linea di demarcazione dei fondi", creando nuovi dati catastali, per cui ad esso occorreva riferirsi per individuare la linea di confine in parola, in relazione alla quale era comunque scarsa e trascurabile l’entità dello sconfinamento denunciato.

Avverso la predetta decisione ricorreva in appello il R., riproponendo le originarie domande formulate contro il G..

Quest’ultimo, costituitosi, insisteva per il rigetto dell’impugnazione, ribadendo che i confini tra i due fondi erano quelli del frazionamento del 1994.

L’adita Corte d’Appello di Bologna, previo espletamento di una nuova CTU, con la sentenza n. 1471/04, depos. in data 21.12.2004, accoglieva l’appello ed in riforma dell’impugnata sentenza, determinava l’esatto confine tra i fondi di proprietà delle parti così come identificato nella relazione della 2^ CTU, con l’apposizione dei termini sulla relativa linea; condannava conseguentemente il G. all’arretramento del manufatto di recinzione da lui costruito secondo il tracciato della richiamata relazione tecnica, che aveva accertato uno sconfinamento della costruzione da m. 1,61 a m. 1,93.

Avverso la predetta pronuncia, il G. ricorre per cassazione sulla base di 2 mezzi; gli intimati resistono con controricorso; le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso l’esponente eccepisce la nullità della sentenza e/o del procedimento in conseguenza della nullità della CTU, in quanto non condotta personalmente dallo stesso ausiliare, ma "unicamente e per intero" dal collaboratore topografo da lui prescelto.

Il motivo è inammissibile in quanto nuovo, non essendo stata la CTU censurata davanti al giudice di merito, a nulla rilevando le contestazioni che il procuratore assume di avere "oralmente espresse" (ma non verbalizzate) in sede d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Ha rilevato al riguardo questa S.C. che … "in tema di contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio – e per esse alla sentenza che le abbia recepite in motivazione – la loro ammissibilità in sede di ricorso per cassazione presuppone che ne risulti la tempestiva proposizione davanti a giudice di merito e che detta tempestività si evinca, a sua volta, dal provvedimento impugnato o dall’atto del procedimento di merito – che il ricorrente è tenuto ad indicare in modo specifico – in cui le contestazioni stesse erano state formulate, così da consentire alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione e valutare la decisività della questione" (Cass. n. 12532 del 08/06/2011).

Si rileva peraltro che a prescindere dalle suesposte considerazioni – sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente può avvalersi dell’opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, nè una nomina formale, purchè egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell’accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice (Cass. Sez. 3, n. 16471 del 15/07/2009).

Con il secondo motivo l’esponente denuncia la violazione nonchè l’omessa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo; sostiene che la Corte, aveva seguito acriticamente le conclusioni espresse nella 2^ ctu, disattendendo quelle svolte dal CTU nel primo grado del giudizio, senza però fornire un’adeguata motivazione circa il proprio "favore" per l’una o per l’altra consulenza tecnica. In specie non ha indicato il motivo per cui ha ritenute oscure e contraddittorie le conclusioni del 1^ CTU, nè perchè ha ritenuto di non condividere le osservazioni e le risultanze de CTP dell’appellato G., nè per converso il motivo per cui ha considerato attendibile la 2^ consulenza.

La doglianza non ha giuridico fondamento, in quanto diretta a contrastare gli esiti della 2^ CTU; non emergono vizi di motivazione, ma solo questioni di fatto irrilevanti in questa sede di legittimità, attesa l’ampia, estesa ed esaustiva motivazione della decisione impugnata, priva di vizi logici e giuridici. Nella fattispecie la Corte distrettuale ha motivato in modo corretto e pienamente condivisibile la sua adesione alla 2^ CTU così da determinare il confine tra i due fondi sulla base del frazionamento del 1978; in realtà non è stato evidenziato alcun effettivo contrasto tra le due CTU – come sostiene il ricorrente – atteso che entrambe espongono che l’unico frazionamento che origina il confine di cui trattasi è proprio quello del 1978. Secondo questa Corte regolatrice "il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, ne complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti da giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione" (Cass. n. 2272 del 02/02/2007;

n. 14745 del 26/06/2007; n. 14767 del 26/06/2007; n. 14973 del 28/06/2006).

Si osserva ancora che "… quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese" (Cass. n. 3519 del 09/03/2001).

In conclusione il riscorso in esame dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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