T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 23-06-2011, n. 923Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Richiamata la propria ordinanza 2728 aprile 2011, n. 411, di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti dell’obbligo di riesame dello stesso da parte del Questore della Provincia di Mantova;

Atteso che con nota 11 maggio 2011 il predetto Questore ha comunicato di aver disposto, in pari data, la revoca del provvedimento stesso;

Considerato:

– che all’odierna Camera di Consiglio i difensori delle parti hanno convenuto per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

– che, in punto di spese, il difensore di parte ricorrente ha insistito per la rifusione, mentre l’Avvocato dello Stato ne ha chiesto la compensazione;

– che, alla stregua di quanto precede, occorre procedere alla declaratoria della cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a.;

– che le spese di lite possono essere parzialmente compensate tra le parti e liquidate, per il resto, in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla pronta riedizione del potere amministrativo, da parte del Questore, in conformità al dictum cautelare di questo Giudice;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere parzialmente al ricorrente le spese di lite e così per un importo netto di 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri di legge.

Spese compensate per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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