Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 21-06-2011, n. 24881 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25 maggio 2009 la Corte d’Appello di Firenze, in ciò confermando la decisione assunta dal locale Tribunale (invece riformata in altre parti), ha riconosciuto S.M. e B.G. responsabili, in concorso fra loro, dei delitti di insolvenza fraudolenta e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società F.T.S.. Insieme Sottacqua s.r.l., della quale erano stati amministratori.

Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, nell’esercizio dell’attività di vendita di pacchetti turistici gli imputati avevano stipulato una serie di contratti con ventisei clienti, ricevendo i pagamenti anticipati per complessivi Euro 74.100,00, col proposito di non adempiere; avevano infatti omesso di effettuare le relative prenotazioni presso i vettori e le strutture alberghiere di destinazione, nonchè ogni altro adempimento necessario perchè i clienti potessero usufruire dei pacchetti acquistati; avevano inoltre distratto le somme riscosse per quel titolo, nonchè altri importi dissimulati in contabilità attraverso l’esposizione di spese non inerenti all’attività d’impresa, ed altri importi ancora prelevati dalla giacenza di cassa e dal conto corrente della società; infine, avevano occultato contabilmente le distrazioni commesse in modo da non rendere possibile una agevole ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del comune difensore, affidandolo a tre motivi.

Col primo motivo i ricorrenti ripropongono in questa sede l’eccezione, già formulata con esito negativo nel giudizio di appello, di nullità della sentenza di primo grado per variazione della composizione del collegio giudicante rispetto a quello che aveva proceduto all’istruttoria dibattimentale.

Col secondo motivo lamentano che non si sia tenuto conto delle prove ad essi favorevoli, avuto particolare riguardo alle deposizioni testimoniali, ai bilanci, ai movimenti bancari, confermative del buon andamento della società e, quindi, della insussistenza dello stato d’insolvenza richiesto dall’art. 641 c.p.; contrastano l’addebito di preordinato intento di non adempiere alle obbligazioni; deducono la natura meramente civilistica del loro inadempimento.

Col terzo motivo censurano la quantificazione della pena inflitta alla B., riguardata come eccessiva rispetto alla marginalità del suo contributo.

Motivi della decisione

I ricorsi dei due imputati, confluiti nell’atto d’impugnazione congiunto, sono privi di fondamento e vanno, perciò, disattesi.

In ordine al primo motivo va detto che l’apparente difformità del collegio giudicante di primo grado, rispetto a quello davanti al quale si è svolto il dibattimento, è il risultato di un evidente errore materiale esattamente colto dalla Corte d’Appello, la quale infatti ne ha disposto la correzione.

La conferma di ciò si trae dalla considerazione per cui il dispositivo letto in udienza, essendo allegato al relativo verbale, contiene un implicito richiamo al verbale medesimo, nella cui intestazione è indicata la composizione del collegio recante il nome, quale terzo giudice, della Dott.ssa G.; ne consegue che il testo della sentenza depositata in cancelleria, recante invece il nome del Dott. P., è viziato da errore materiale nella parte in cui differisce dal dispositivo letto in udienza.

Non sussiste, pertanto, la denunciata nullità ex art. 525 c.p.p., comma 2.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto esulante dal novero di quelli consentiti dall’art. 606 c.p.p..

Infatti le censure con esso elevate, dietro l’apparente denuncia di violazione di legge e vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno indotta ad accedere a una ricostruzione dei fatti conforme all’ipotesi accusatoria; a tal fine ha preso singolarmente in esame i rapporti contrattuali intrattenuti con alcuni sottoscrittori di pacchetti turistici, nei confronti dei quali la responsabilità per inadempimento era stata contestata nei motivi di appello e attribuita a terzi; in esito a tale disamina è pervenuta alla conclusione che, contrariamente a quanto sostenuto, i corrispettivi versati alle agenzie di viaggio erano pervenuti alla società Insieme Sottacqua s.r.l., amministrata dagli imputati, la quale li aveva incamerati senza provvedere alle prenotazioni pattuite. Ha inoltre osservato quel collegio, con specifico riferimento al delitto di cui all’art. 641 c.p., che lo stato d’insolvenza richiesto dalla norma non è consistito in una condizione di difficoltà economico-finanziaria oggettivamente determinatasi in conseguenza della gestione dell’impresa, essendosi trattato piuttosto di un preordinato e programmatico progetto distrattivo dei corrispettivi introitati nell’esercizio dell’attività: i quali non sono stati rivolti a garantire il conseguimento dei servizi promessi ai clienti, bensì a costituire una personale "provvista" degli imputati.

Della linea argomentativa così sviluppata i ricorrenti non segnalano alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento; mentre il loro tentativo di valorizzare una serie di risultanze istruttorie al fine di dimostrare il buon andamento economico della gestione all’epoca dei fatti si risolve nella prospettazione di una lettura del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

Per quanto si riferisce, infine, al terzo motivo, corre l’obbligo di annotare che la concreta modulazione della pena appartiene al novero dei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio si sottrae al sindacato in sede di legittimità ove sorretto da idonea motivazione. Nel caso specifico di cui si tratta l’uniformità del trattamento sanzionatorio riservato ai due coimputati è stata giustificata in base al rilievo per cui si è trattato di condotte congiuntamente poste in essere da due coniugi, strettamente associati anche nell’impresa illecita; e in aggiunta ha considerato la Corte d’Appello che, nei riguardi della B., non risultava alcuna ragione per ridurre ulteriormente la pena: con ciò essendosi certamente soddisfatto l’obbligo di motivazione.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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