T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 1702

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ne ha disposto la cancellazione dalla graduatoria per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto privo dei requisiti necessari.

In particolare, l’atto impugnato, di cui il ricorrente chiede l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere, è motivato dal rilievo per cui il medesimo ricorrente, già assegnatario di un immobile ERP, è stato dichiarato decaduto per averlo ceduto a terzi.

Con due analoghe censure, si lamenta che l’atto impugnato si fonderebbe su di una circostanza erroneamente valutata, poiché a suo tempo non vi sarebbe stata cessione indebita dell’alloggio a terzi, e comunque sarebbe privo di adeguata motivazione.

Tuttavia, quanto al primo profilo, è agevole osservare che la decadenza è stata disposta con atto notificato al ricorrente in data 24 novembre 2004 e perciò definitivo: non sono ammissibili, in questa sede, censure che avrebbero dovuto essere svolte allora contro simile provvedimento.

Quanto al secondo profilo, l’atto impugnato dà adeguatamente conto degli estremi in fatto ed in diritto su cui si basa, posto che la cancellazione dalla graduatoria è, in tali casi, dovuta ex art. 8 del reg. reg. n. 1 del 2004.

Il ricorso va perciò respinto.

Le spese, nel peculiare caso di specie, sono da compensare.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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