Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 21-06-2011, n. 24935

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 21 settembre 2010 il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, su richiesta ex art. 444 c.p.p., ha applicato la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa ad P.E. per il delitto di furto aggravato di un portafogli, di documenti personali e di un telefono cellulare ai danni di L.G..

Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, affidandolo a un solo motivo. Con esso lamenta che non si sia data applicazione all’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, con prevalenza sull’aggravante contestata, attesa l’esigua entità del danno causato alla persona offesa.

Vi è agli atti una dichiarazione di rinuncia al ricorso, recante la firma apparente dell’imputato, pervenuta a mezzo fax il 25 febbraio 2011.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Occorre premettere che la rinuncia al gravame, qui pervenuta a mezzo fax, non è apprezzabile sia per il mezzo di trasmissione utilizzato, sia per la mancanza della necessaria attestazione di autenticità della sottoscrizione.

L’inammissibilità del ricorso deriva, invece, dalla irretrattabilità dell’accordo raggiunto dall’imputato col pubblico ministero in ordine alla sussistenza e qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e alle modalità di applicazione della pena: irretrattabilità che non consente di sindacare in sede di legittimità le determinazioni assunte dal giudice in conformità a tale accordo, se non nell’ipotesi – qui neppure prospettata – in cui sia stata irrogata una pena illegale.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p.; avuto riguardo alla situazione processuale testè descritta, stimasi equo determinare in Euro 500,00 la somma dovuta alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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