T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 1699

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso in epigrafe il Comune ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Tribiano ha denegato l’accesso alla registrazione della seduta del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2010 ed ha comunque omesso di indicare le modalità con le quali sarebbe stata ricevuta notizia ovvero la copia della nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato indirizzata al dott. C.M., Sindaco di Paullo, avente ad oggetto "Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica di proprietà E.S.";

che la domanda del ricorrente è finalizzata a conseguire l’ordine al Comune di Tribiano di consegnare trascrizione della registrazione della seduta di C.C. nonché, ove effettivamente in possesso, la copia del documento stesso, al fine di poter valutare se sussistano i presupposti per avviare eventuali azioni a tutela del diritto alla riservatezza della corrispondenza e del buon nome del Comune;

Rilevato:

che per giurisprudenza costante la disciplina sull’accesso a documenti amministrativi è volta a tutelare l’interesse alla conoscenza allo scopo di verificare la possibilità di eventuali, future lesioni della sfera dei privati (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 3 maggio 2011, n. 3825);

che deve considerarsi meritevole di tutela l’interesse ad acquisire la documentazione richiesta (registrazione della seduta consiliare e copia della nota dell’Autorità ove effettivamente detenuta), trattandosi di corrispondenza privata il cui contenuto è, in astratto, potenzialmente lesivo dell’immagine del Comune richiedente;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto deve ordinarsi al Comune di Tribiano di mettere a disposizione del Sindaco del Comune di Paullo l’indicata documentazione nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza;

Ritenuto di dover porre le spese del giudizio a carico del Comune di Tribiano, liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%%, nonché degli oneri previdenziali e fiscali come per legge e del contributo unificato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese a carico del Comune di Tribiano come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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