T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 1692

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista la nota del 26.5.2011, con la quale il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

che le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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