Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 21-06-2011, n. 24878 Falsità material

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 31 marzo 2010 la Corte d’Appello di Genova, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto S.A. responsabile del delitto di falsità materiale in certificazione amministrativa commessa da privato, per avere confezionato una copia fotostatica di dichiarazione manoscritta – da utilizzare in un procedimento disciplinare a suo carico – apponendovi l’attestazione della sua ricezione nel giorno (OMISSIS) e la falsa firma del maresciallo V.M..

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente ripropone la tesi, già prospettata in appello, secondo cui non costituisce reato l’aver presentato una fotocopia non facendola apparire come originale, ma nella sua veste di riproduzione fotostatica.

Col secondo motivo lamenta non essersi presa in esame la tesi difensiva subordinata, secondo la quale si verterebbe in un’ipotesi di uso dell’atto falso ai sensi dell’art. 489 c.p..

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

E’ senz’altro condivisibile il principio giuridico evocato dal ricorrente, a tenore del quale non sussiste il reato di falso materiale quando la contraffazione ha per oggetto una copia fotostatica presentata come tale, in quanto questa, se non autenticata, non ha valore di documento (v., in tal senso, Cass, 5 maggio 1998 n. 11185; Cass. 14 dicembre 2007 n. 7385/08). Esso, peraltro, non è invocato a proposito nel caso di specie, in cui l’imputato ha creato e utilizzato la fotocopia con la pretesa di farla valere quale documento originale. In tal senso si atteggia la ricostruzione del fatto recepita dalla Corte d’Appello (in motivato contrasto con l’assunto dell’imputato appellante), in base a una valutazione del materiale probatorio che non può essere oggetto di riesame in sede di legittimità.

E’ altrettanto consolidata la regula iuris in base alla quale la formazione di una copia fotostatica che abbia l’apparenza dell’originale, e come tale sia utilizzata, integra il delitto di falsità materiale, stante l’autonoma potenzialità decettiva, e lesiva della pubblica fede, del documento così formato (cfr. Cass. 2 dicembre 2004 n. 5401/05; Cass. 12 maggio 2010 n. 24012).

Per quanto si riferisce alla lamentata carenza motivazionale in ordine alla richiesta subordinata di riqualificazione del fatto ex art. 489 c.p., va detto che la reiezione della tesi in questione risulta motivata per implicito; è infatti del tutto incompatibile con l’accoglimento di tale prospettazione il convincimento, raggiunto dal giudice di merito, che l’autore della contraffazione sia stato lo stesso S., quale unico soggetto interessato a dimostrare l’effettiva consegna, in data (OMISSIS), della comunicazione incorporata nel documento.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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