Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 21-06-2011, n. 24877

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 25 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Genova, confermano la decisione assunta dal Tribunale di Massa, ha riconosciuto D.P.A. responsabile del delitto di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 131.

Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, avvalendosi della sua qualità di funzionario del Monte dei Paschi di Siena il D.P. aveva esercitato abusivamente la raccolta del risparmio, facendosi corrispondere a titolo di prestito somme di denaro da dodici clienti del predetto istituto per un importo complessivo di Euro 481.500,00; aveva poi dato in prestito il denaro a due imprenditori in difficoltà economiche, così esercitando abusivamente il credito.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente assume di aver ricevuto denaro in prestito da tre sole persone; eccepisce l’inutilizzabilità delle contrarie risultanze rivenienti dalla deposizione del maresciallo L. della Guardia di Finanza, per avere costui riferito sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni, in violazione dell’art. 195 c.p.p..

Col secondo motivo, insistendo sull’esiguo numero delle persone da cui aveva contratto prestiti, contesta la sussistenza del reato per mancanza della professionalità nella raccolta del credito.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Ciò è a dirsi sebbene sia fondata la linea difensiva con la quale il ricorrente eccepisce l’inutilizzabilità della deposizione del teste M.llo L.A., nella parte in cui egli ha riferito sul contenuto di dichiarazioni raccolte dalle persone che avevano detto di aver effettuato prestiti all’imputato. In effetti la deposizione non è utilizzabile in parte qua: non già perchè si tratti di acquisizioni effettuate nei modi previsti dall’art. 195 c.p.p., comma 4 (giacchè le dichiarazioni furono raccolte dal L. nell’ambito di un’indagine amministrativa, estranea al presente processo); bensì per il divieto di utilizzo della testimonianza indiretta, operante in base al citato art. 195 c.p.p., comma 3 quando le persone indicate de relato non siano state chiamate a deporre, pur in presenza di un’istanza di parte in tal senso.

Nonostante quanto fin qui rilevato, la sentenza risulta ugualmente sorretta da adeguata motivazione in virtù della cd. "prova di resistenza"; bastano, invero, le deposizioni dei testi M. A., L.V., T.A. e P., unitamente alla "memoria per la direzione" redatta il 19 luglio 2006 dalla direzione Audit del Monte dei Paschi di Siena, valorizzata nella sentenza di primo grado, nonchè alla restante parte della deposizione del M.llo L. riguardante le indagini da lui effettuate unitamente al M.llo B., a sorreggere dal punto di vista logico e probatorio il convincimento raggiunto dal giudice di merito circa il ripetuto esercizio, da parte del D.P., della raccolta del risparmio proveniente dai clienti da lui conosciuti nella sua veste di funzionario del Monte dei Paschi di Siena.

Ulteriori fonti di prova, cioè le deposizioni dei testi G. e Gr., hanno poi persuaso che egli si fosse anche dedicato all’esercizio del credito in favore di imprese in condizioni di difficoltà economica.

Non giova al ricorrente far leva sulla dedotta esiguità dei prestiti da lui ricevuti, in relazione al venir meno – per effetto della rilevata inutilizzabilità – della dimostrazione di una ben più estesa rete di rapporti con la clientela della banca; in realtà il materiale probatorio superstite da conto ugualmente di una sistematica attività di raccolta del risparmio, spintasi ben al di là della normale fruizione di prestiti a titolo personale.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *