Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 21-06-2011, n. 24876

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Palermo, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale in composizione monocratica, ha riconosciuto G.F. responsabile del delitto di furto aggravato di cinque bottiglie di liquore ai danni del supermercato Coop. Ha ritenuto quel collegio la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, malgrado la presenza di un servizio di vigilanza privata, in quanto il controllo sull’intero supermercato non poteva essere svolto in modo continuativo dall’unica guardia giurata.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso contesta la configurabilità dell’aggravante, avendo il servizio di vigilanza privata consentito, in concreto, il controllo sul suo operato: donde la perseguibilità del reato a querela, nella specie non proposta.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

E’ principio ripetutamele affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema quello per cui l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede non è esclusa dalla vigilanza sulla cosa del proprietario o di terzi, se non quando essa sia esercitata in modo diretto e continuo, così da consentire la possibilità di un controllo costante e di un intervento immediato; per tale ragione si è ritenuto sussistere l’aggravante anche quando la sottrazione del bene avvenga in un luogo controllato da servizio di videosorveglianza (Cass. 8 novembre 2007 n. 6682/08), ovvero sotto la vigilanza generica e saltuaria di terzi incaricati dal proprietario (Cass. 28 maggio 1990 n. 10367): il che è quanto inevitabilmente si verifica allorquando una sola guardia giurata sia addetta al controllo di un intero supermercato.

Non vale a indurre in contrario avviso il fatto che, nel caso specifico, il G. sia stato colto sul fatto per aver suscitato l’attenzione della guardia addetta al servizio di vigilanza privata:

giacchè l’occasionalità della situazione che ha consentito, in concreto, di sventare l’azione illecita dell’imputato non contraddice la condizione di sostanziale affidamento della merce all’onestà dei frequentatori dell’esercizio.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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