T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 1688

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che, con atto depositato in data 7.6.2011, le parti del giudizio hanno dichiarato congiuntamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;

che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c);

che le spese, come da accordo fra le parti, devono essere compensate;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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