Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 21-06-2011, n. 24875

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 1 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Messina, così parzialmente riformando la decisione assunta dal locale Tribunale in composizione monocratica, ha riconosciuto P.L. R. responsabile del delitto di concorso in tentato furto pluriaggravato della sola ruota anteriore (e non dell’intero veicolo) del ciclomotore di proprietà di R.A., ridimensionando consequenzialmente il trattamento sanzionatorio.

Il L.R. era stato colto, unitamente ad un correo di minore età, nell’atto di armeggiare sulla ruota del motomezzo, dalla quale aveva estratto tre bulloni.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.

Col primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna, osservando che il fatto accertato dal giudice di appello è diverso da quello oggetto dell’imputazione, che riguardava il tentativo di furto dell’intero ciclomotore.

Col secondo motivo deduce la penale irrilevanza della condotta, consistita nell’asportazione di tre soli bulloni di infimo valore;

sostiene, al riguardo, che l’intervento delle forze dell’ordine si è attuato soltanto quando egli già stava allontanandosi dal ciclomotore dopo avere asportato i bulloni.

Col terzo motivo lamenta che il giudice di merito non abbia rilevato l’intervenuta prescrizione del reato.

Il ricorso è privo di fondamento in ogni sua parte.

A confutazione del primo motivo va detto che, a fronte della contestazione del tentativo di furto dell’intero ciclomotore, la condanna emessa in riferimento ad una sola parte del bene in questione non comporta l’accertamento di un fatto diverso, ma l’assegnazione di un oggetto più limitato al medesimo fatto-reato (che dunque rimane contenuto, come sua parte, nella contestazione originaria). Non sussiste, in ogni caso, quel pregiudizio delle possibilità di difesa dell’imputato che condiziona la configurabilità del vizio dedotto (v. per tutte Cass. 23 novembre 2005 n. 46242).

Quanto alla portata dell’azione illecita posta in essere dal L. R., occorre avvertire che, vertendosi in una fattispecie di tentativo, la valutazione del fatto non può essere limitata agli atti effettivamente compiuti fino al momento in cui, per il sopraggiungere della forza pubblica (nella persona dell’assistente della polizia di Stato A.S.), egli fu indotto ad interrompere l’esecuzione del furto: ma va condotta con riferimento al progetto criminoso rimasto incompiuto, sicchè il L.R. deve rispondere del tentato furto della ruota anteriore, e non già della mera rimozione dei bulloni che la fissavano al mozzo. La tesa difensiva dell’imputato sarebbe giuridicamente apprezzabile soltanto se si vertesse in un’ipotesi di desistenza ex art. 56 c.p., comma 3:

ma ciò non è a dirsi in quanto, alla stregua dell’accertamento di fatto scaturito dal giudizio di merito, egli non interruppe l’esecuzione del reato per sua spontanea decisione, bensì – come già dianzi osservato – perchè indottovi dal sopraggiungere della forza pubblica.

Manifestamente infondata, infine, è la questione di prescrizione formulata dal ricorrente col suo terzo motivo. Indipendentemente dal regime normativo applicabile in concreto (che per debito di precisione va comunque individuato in quello, più favorevole all’imputato, anteriore all’entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251), il termine prescrizionale massimo applicabile al caso di specie è quello, corrispondente alla durata minima in tema di delitti, di anni sette e mesi sei; la decorrenza si colloca alla data del fatto, e cioè al (OMISSIS): in proposito non deve ingannare l’indicazione dell’anno 2002 contenuta nell’intestazione della sentenza impugnata, che è l’evidente frutto di un errore materiale, ben altra datazione – cioè quella suindicata – dovendosi trarre da ogni altro atto del procedimento. Orbene, dalla decorrenza così determinata la scadenza dell’evento estintivo viene ad essere determinata nel giorno 14 dicembre 2012, che tuttora appartiene al futuro.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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