Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 22948 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avvocato C.L. con ricorso L. n. 74 del 1942, ex art. 29 adiva il Tribunale di Pescara, chiedendo che gli fossero liquidati i compensi per le prestazioni professionali svolte in favore della Motosalone Muffo s.r.l. e dei coniugi M.R. e C. V.. Il Tribunale, con ordinanza depositata il 6/10/2009 rigettava la richiesta formulata nei confronti del M. e della Ca. accogliendo l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. per il decorso del termine triennale dalla intervenuta transazione (6/7/2005) con la quale era stata definita la controversia.

Il giudice di prime cure riteneva:

– che dalla data della transazione e non dalla data successiva di restituzione del fascicolo, dovesse decorrere la prescrizione;

che non fossero intervenuti, medio tempore, atti interruttivi;

che dovesse essere, invece liquidato il compenso dovuto dalla Motosalone Muffo nell’importo di Euro 5.841,50 oltre interessi dalla data della messa in mora che individuava nel 30/5/2008, sotto deduzione dell’importo di Euro 1.450,00 già corrisposto a titolo di acconto.

Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ricorso straordinario per Cassazione l’avv. C.L. sulla base di due motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Occorre premettere che il ricorso straordinario avverso l’ordinanza è ammissibile, ancorchè l’oggetto della controversia nella fase di merito non fosse limitato alla mera determinazione della misura del compenso al difensore, perchè con sentenza n. 390/2011 questa Corte a S.U. ha affermato il principio secondo il quale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento (sentenza oppure ordinanza L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 30) che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove questa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si e svolto in concreto il procedimento.

Nella specie il provvedimento impugnato è dallo stesso giudice qualificato come ordinanza L. n. 794 del 1942, ex art. 29, comma 4 e pertanto il provvedimento, ancorchè assuma caratteri di sentenza, avendo deciso questioni ulteriori rispetto a quelle riservate allo speciale procedimento ex lege n. 794 del 1942, non è appellabile, ma è ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost..

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’atto interruttivo della prescrizione e violazione e falsa applicazione degli artt. 1310, 2956, 2957 e 2943 c.c..

Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere concluso il rapporto professionale alla data di sottoscrizione dell’atto di transazione tra gli assistiti e la loro controparte, mentre il rapporto professionale sarebbe proseguito fino alla restituzione del fascicolo alle parti, avvenuta in data 8/8/2007. Si aggiunge che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la raccomandata ricevuta in data 23/5/2008 dalla coobbligata Motosalone Muffo s.r.l. con la quale si sollecitava il pagamento e quindi idonea ad interrompere la prescrizione non solo nei confronti della società destinataria, ma anche, per effetto dell’art. 1310 c.c., nei confronti dei coobbligati solidali M. e Ca..

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all’eccezione di avvenuto adempimento del debito, che avrebbe dovuto provocare il rigetto dell’eccezione di prescrizione del credito, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2956, 2959 e 2943 c.c.; al riguardo richiama il principio stabilito da Cass. n. 10503 del 2004 in ordine all’impossibilità di eccepire la prescrizione presuntiva da parte del debitore che deduca di avere adempiuto il proprio debito mediante una somma minore di quella domandata.

4. La restituzione del fascicolo da parte del professionista era, nella fattispecie, atto dovuto in conseguenza dell’avvenuto espletamento dell’incarico professionale conclusosi con la transazione che aveva definito la controversia e, quindi, il termine di prescrizione non può decorrere da tale adempimento, rimesso alla discrezionalità dello stesso soggetto nei cui confronti dovrebbe maturare la prescrizione; d’altra parte, lo stesso art. 2957 c.c. prevede espressamente che la prescrizione presuntiva decorra dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato, rendendo evidente che la data di restituzione del fascicolo, che consegue alla revoca del mandato è del tutto irrilevante per la decorrenza del termine. Pertanto la prima censura esposta nel primo motivo è infondata.

Appare invece fondata la seconda censura contenuta nello stesso motivo, relativa alla violazione dell’art. 1310 c.c. e art. 2943 c.c. e al vizio di motivazione. Infatti, il ricorrente aveva prodotto diffida ad adempiere, che è stata è stata integralmente trascritta in ricorso con il relativo avviso di ricevimento, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso stesso; nella diffida si menzionano anche i coobbligati Ca. e M. e dallo stesso Tribunale tale diffida era stata considerata quale atto di messa in mora dal quale decorrevano gli interessi; ai sensi dell’art. 2943 c.c. ogni atto che valga a mettere in mora il creditore interrompe la prescrizione. Il giudice di prime cure ha dunque applicato una prescrizione presuntiva senza alcuna considerazione e valutazione del documento prodotto (pur rilevante, posto che la transazione dalla quale il Tribunale fa decorrere il termine prescrizionale è del 6/7/2005, il ricorso ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 29, comma 4 è del Gennaio 2009 e l’atto di messa in mora è del 30/5/2008) e delle regole giuridiche sopra richiamate. 5. Il ricorso deve pertanto essere accolto con la cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Pescara che applicherà il principio di diritto per il quale l’interruzione della prescrizione nei confronti di un obbligato in solido produce effetti anche nei confronti degli altri obbligati e provvedere anche per le spese. Resta assorbito il secondo motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Pescara, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *