Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 22947

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Sin dal 1986, i coniugi Ca. e S. e C.E. controvertevano circa la sussistenza o meno di una servitù di transito a favore dei fondi dei coniugi ed a carico dei fondi del C.; l’originaria controversia sfociava in una transazione, con cui si pattuiva che i Ca. avrebbero costruita una nuova strada, con nuovo tracciato e nuove caratteristiche che, dalla strada provinciale, attraverso il fondo del C., consentisse di giungere alla loro abitazione.

Mentre la strada de qua era in fase di ultimazione, il C., insoddisfatto dell’esecuzione dell’opera, conveniva di fronte al tribunale della Spezia i coniugi, per sentir dichiarare la risoluzione della transazione per non essere stata ultimata l’opera stessa entro il termine del 30.9.1989 e per mancato rispetto delle caratteristiche tecniche e costrittive della strada; le controparti resistevano alla domanda, avanzando anche domanda riconvenzionale.

Con sentenza del 2001, l’adito tribunale accoglieva la domanda attorea con condanna dei coniugi al risarcimento dei danni.

Proponevano appello i Ca., cui resisteva il C..

Con sentenza del 14.6/23.9.2005, la Corte di appello di Genova accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda del C. volta ad ottenere la risoluzione della transazione, argomentando nel senso che, mancando il presupposto logico e giuridico per cui la transazione potesse essere definita novativa, e cioè una precedente relazione contrattuale, la domanda di inammissibilità della risoluzione per inadempimento della transazione non poteva trovare accoglimento. Peraltro, il termine stabilito per il compimento dell’opera non aveva le caratteristiche dell’essenzialità, per cui la transazione non poteva essere dichiarata risolta. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, il C.; resistono con controricorso le controparti, che hanno a loro volta proposto ricorso incidentale (condizionato) basato su di un solo motivo ed illustrato anche con memoria.

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Venendo all’esame del ricorso principale, con il primo motivo si lamenta contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia consistito nell’avere la sentenza impugnata rilevato per un verso che come il primo giudice avesse sancito con effetti costitutivi la risoluzione della transazione per inadempimento alle convenute prescrizioni, accertato dal CTU, e per altro verso sarebbe poi pervenuto a negare la chiesta risoluzione non per inadempimento, bensì per irrilevanza della inosservanza del termine, ritenuto non essenziale.

Il motivo non ha pregio, in primo luogo in ragione del fatto che le controparti avevano prospettato la tempestività dell’adempimento, con ciò implicitamente, ma chiaramente, respingendo la tesi di una rilevante inosservanza del termine, ma anche in quanto la sentenza di primo grado aveva pronunciato la risoluzione sulla premessa che v’era un obbligo di ultimare i lavori entro il termine del 30.9.1989, in relazione ad una domanda attorea che invocava risolversi la transazione per mancato compimento delle opere entro il termine perentorio suddetto.

Non v’era pertanto stata alcuna domanda nuova e nessuna violazione dell’art. 345 c.p.c.; in ogni caso la giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che le clausole contenenti l’espressione "entro e non oltre" si devono intendere come mera locuzione di stile (cfr., ex plurimis, Cass. 17.4.2002, n. 5509).

Inoltre, la sentenza impugnata ha affermato che la strada era quasi ultimata, accertamento questo, che si basa su di un accertamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità(cfr, ex plurimis, Cass. 29.11.2004, n. 22415, in tema di valutazione della gravità dell’inadempimento). Il primo motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 453, 1455 e 1457 c.c., in quanto non sarebbe stata evidenziata l’incompletezza e la diversità della strada rispetto alle caratteristiche di cui alla transazione ed il costo necessario per l’adeguamento.

Il motivo è inammissibile; invero, la sentenza impugnata, sul punto, si è espressa nel senso che tale difformità non sussisteva, quanto meno in maniera rilavante, e, pertanto la critica investe un accertamento di fatto, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità (Cfr. Cass. 27.12.1997, n 13045), e comunque si omette di indicare le circostanze processuali pretermesse o la ragione per cui la ricostruzione operata dal giudice del merito fosse carente.

Anche tale mezzo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il terzo motivo ci si duole che la sentenza impugnata avrebbe errato nel negare valenza essenziale al termine stabilito; la risposta a tale censura è implicita nelle ragioni già esposte in precedenza; si può solo aggiungere che la Corte genovese ha accertato, anche in base alle fotografie dei CC di (OMISSIS), non solo che l’opera era quasi ultimata, ma anche che il mancato completamento della strada poteva essere ascritto anche all’opera di demolizione posta in essere dall’odierno ricorrente; anche in questo caso si tratta di accertamenti di fatto, come tale incensurabili in questa sede di legittimità, cosa questa che comporta la reiezione anche di tale mezzo.

Con il quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in ragione dell’omessa pronuncia in relazione alla domanda subordinata di condanna delle controparti all’esecuzione delle opere stradali non completate.

Se è formalmente vero che la domanda de qua non risulta espressamente presa in considerazione nella sentenza impugnata, è del pari evidente che le considerazioni svolte dalla Corte distrettuale a proposito dei motivi di ricorso precedentemente esaminati esauriscono completamente il tema, implicitamente respingendo tale domanda in base alle constatazioni di fatto secondo cui la strada in questione era stata quasi ultimata e si doveva alle interferenze distruttive del C. se i lavori non erano stati portati a termine.

Poichè la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che il vizio lamentato va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita (ex plurimis, cfr. Cass. 24.6.2003, n. 702) il motivo risulta privo di pregio e va pertanto respinto e con esso il ricorso principale.

Il ricorso incidentale è dichiaratamente subordinato e pertanto ne va dichiarato l’assorbimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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