Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-03-2011) 21-06-2011, n. Risarcimento in forma specifica 24874

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 3.11.09, la corte di appello di Bologna, ha confermato la sentenza del tribunale di Ferrara 20.3.07, con la quale C. G. è stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, perchè ritenuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di diffamazione, aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato, e di illecito trattamento di dati personali in danno di S.W., presidente della Stayer spa; ha assolto Co.Ne. dai reati medesimi per non aver commesso il fatto.

Il C. è accusato del reato di diffamazione, perchè quale amministratore unico della Financial Support spa, mediante la lettera raccomandata datata 27.9.03, indirizzata al querelante e per conoscenza alla Stayer spa, comunicava a più persone, tra cui i componenti del C.d.A., i sindaci ed il personale amministrativo di quella società, resistenza di un rapporto personale di debito tra lo S. e Financial Support e la non vera esistenza di un accordo tra le parti per operazioni di compensazione tra i rapporti di debito personale dello S. e i rapporti di credito vantati dalla Stayer nei confronti della Financial Support;

del reato, L. n. 675 del 1996, ex art. 35 – ora D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167 di illecito trattamento di dati personali, perchè, in violazione della tutela penale della riservatezza, nelle medesime qualità e con le medesime condotte sopra indicate, comunicava i dati sul rapporto di debito personale del querelante.

Il difensore del C. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento alla L. n. 675 del 1995, art. 35, artt. 595 e 133 c.p.: come si evince dalla visura della società Stayer, il sig. S. ricopriva sia la carica di presidente del C.d.A. sia quella di legale rappresentante della società, in ragione dell’art. 2384 c.c.. Pertanto la missiva 27.9.03, indirizzata a quella società non poteva che essere recapitata esclusivamente al querelante. Pur ammettendo corretta la natura pregiudizievole del contenuto della lettera per l’onore dello S., la divulgazione del suo contenuto agli altri organi societari e ad altri soggetti deriva solo da una consapevole scelta del medesimo, unico destinatario ed eventualmente unico soggetto passivo del reato di ingiuriagli quanto il fatto è stato commesso alla presenza dell’interessato. Queste argomentazioni valgono anche ad escludere la fondatezza dell’accusa di violazione della riservatezza. E’ stata anche violata la disposizione ex art. 133 c.p., in quanto, nella valutazione della gravità del fatto, è stato dato rilievo anche ai danni della società Stayer, assolutamente inesistenti.

2. manifesta illogicità della motivazione: la corte ha riconosciuto allo S. la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione della Stayer e quindi non poteva non conoscere anche la sua qualità di legale rappresentante della società e quindi di unico destinatario della lettera in questione: i dati personali e la supposta ingiuria erano destinate soltanto allo S., destinatario diretto ed indiretto, ma obbligato della missiva.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto in esso sono reiterati sostanzialmente gli argomenti già prospettati nei motivi di appello.

Come già rilevato dalla corte territoriale, grazie alle dichiarazioni testimoniali di C., il primo e necessario destinatario della raccomandata – genericamente rivolta alla Stayer spa – era l’amministratore delegato ( C. medesimo). La missiva è stata letta dal teste dopo che era passata all’ufficio amministrativo addetto alla materiale ricezione e al successivo inoltre all’ufficio dell’amministratore delegato. Il contenuto estremamente forte della lettera redatta ben consapevolmente dall’imputato, è stato inevitabilmente portato a conoscenza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, su iniziativa dello stesso C., necessitata dall’esigenza di evitare azioni di responsabilità a suoi danni. A sua volta, la rapida circolazione della missiva provocò lettere dei consiglieri con richieste di chiarimenti sulla condotta dello S.. Secondo una razionale interpretazione della doppia intestazione della lettera, nonchè del suesposto contenuto destabilizzante per il vertice della società, deve ritenersi pienamente raggiunta la dimostrazione della precisa consapevolezza e del connesso intento di diffusione di questo contenuto, da parte del C.. Posta la inequivocabile sussistenza delle dei resti di diffamazione e di illecita comunicazione di dati personali sulla sussistenza del debito, la punizione sancita dai giudici di merito è parimenti immune da qualsiasi censura.

La corte di merito – al di là di riferimenti di contorno ai danni indiretti alla Stayer spa – ha scandito con estrema precisione gli elementi fissati dall’art. 133 c.p., ai fini di una sanzione strettamente correlata alla gravità del fatto (danno e pericolo per il credito etico e professionale della persona offesa e per i riflessi di carattere patrimoniale) e alla personalità trasgressiva dell’imputato (intensità del dolo).

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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