T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 1679

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 12.11.1993, la Società ricorrente ha presentato all’INPS di Milano due istanze di autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali ordinarie in favore di operai e impiegati dello stabilimento di Arcore, sospesi nel periodo 1.11.1993 e 31.11.1993, motivate in relazione ad un calo degli ordinativi interessante il medesimo periodo.

L’Amministrazione resistente ha respinto le suddette istanze con due distinte note, entrambe datate 21.2.1994.

Con atto del 21.2.1994, P. S.p.A. ha impugnato i citati dinieghi presso il competente Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti e, decorso il prescritto termine di 90 giorni in assenza di determinazioni dell’organismo adito, li ha gravati innanzi a questo Tribunale, proponendo due distinti ricorsi iscritti ai nn. 3570/1994 e 3571/1990 R.G..

Con successivo ricorso iscritto al n. 1333/1995 R.G., P. ha impugnato, altresì, la nota INPS datata 13.1.1995 con la quale, ancorché tardivamente, la resistente ha comunicato l’intervenuta reiezione dei proposti ricorsi amministrativi.

I tre ricorsi sono stati riuniti e decisi con sentenza n. 2787 dell’1.12.1998, che ha accolto i primi due "salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa", e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il terzo.

L’Amministrazione, in esecuzione della richiamata pronunzia, ha proceduto al riesame della posizione della ricorrente pervenendo all’adozione, in data 17.11.2000, di un nuovo diniego in quanto "al momento della presentazione delle domande di CIG", la ricorrente, avrebbe "omesso di indicare la ripresa dell’attività lavorativa e non ha, attraverso la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell’art. 5 della legge 164/75, espresso la volontà di riprendere la normale attività produttiva al termine del periodo di CIG ordinaria. Inoltre al Società P. V.E., con le lettere del 30.11.93 e del 22.11.93, inviate alla Commissione CIG, ha dichiarato di non aver ripreso l’attività produttiva e tali dichiarazioni sono pertanto ulteriormente ostative all’accoglimento delle domande di ammissione alla CIG ordinaria in quanto le situazioni accertate hanno fatto venire meno il presupposto della temporaneità dell’evento riconducibile alla causale "calo di ordini".

Il diniego da ultimo richiamato è stato impugnato con il presente ricorso deducendo:

1. la violazione del giudicato formatosi relativamente alla sentenza n. 2797/1998;

2. la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere sotto svariati profili.

INPS si è costituita in giudizio, depositando documentazione in data 23.5.2011, eccependo l’infondatezza delle avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.

Parte ricorrente ha dedotto la tardività delle produzioni della resistente.

All’esito della pubblica udienza dell’8 giugno 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve riconoscersi la tardività delle produzioni di INPS che, pertanto, non saranno esaminate ai fini della presente decisione.

Nel merito il ricorso è, tuttavia, infondato.

P. S.p.A. deduce, sotto un primo profilo, la violazione del giudicato formatosi a seguito dell’impugnazione degli originari dinieghi (primo motivo); sotto altro profilo il difetto di motivazione ed istruttoria (secondo motivo).

La sentenza n. 2787/1998, in particolare, ha statuito che "una più accurata motivazione, preceduta da adeguata istruttoria, era vieppiù necessaria: la prevista ripresa dell’attività produttiva per il periodo di attuazione del piano di ristrutturazione, pur in un contesto di progressiva riduzione della forza lavoro, costituiva di per sé un elemento che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica considerazione. Infatti, nella materia in esame occorre tener presente sia la necessità di valutare ex ante il requisito della ripresa dell’attività produttiva sia la possibilità di ritenere comunque sussistente il requisito della transitorietà, nel caso in cui la situazione critica sia rimasta temporalmente limitata e l’attività produttiva sia ripresa, pur nell’ipotesi di sensibile riduzione della forza lavoro (TAR Puglia – Lecce II, 2 settembre 1997, n. 440)".

Circa questi specifici profili, nel provvedimento di riesame in questa sede impugnato, sarebbero mancati gli approfondimenti istruttori richiesti dal TAR. Il diniego, inoltre, sarebbe carente sotto il profilo dela motivazione.

In esecuzione di detta sentenza, si afferma, l’Amministrazione avrebbe dovuto rivedere la propria posizione in ordine alla ritenuta mancata temporaneità dell’evento rappresentato e, espletando un’accurata istruttoria, rilevare che la circostanza risultava smentita nella nota del 4.10.1993, indirizzata alle Organizzazioni sindacali

Il motivo è infondato.

A norma dell’art. 1 della L. n. 164/1975 l’integrazione salariale è dovuta in caso di eventi transitori non imputabili all’imprenditore e, pertanto, non spetta in relazione a vicende conseguenti a scelte di politica aziendale.

Ne deriva che la valutazione dell’Amministrazione non può prescindere da una meditata valutazione, in chiave prognostica, circa la possibilità di una ripresa delle attività che, nella specie, l’Amministrazione ha correttamente ritenuto non ricorrere.

A tal proposito si evidenzia come la ricorrente, con nota del 30.11.1993, dalla stessa prodotta in giudizio, ha rappresentato all’INPS che dal 1.12.1993 l’Azienda avrebbe richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Gestione Straordinaria.

Con successiva nota del 22.12.1993, P. S.p.A., facendo espresso riferimento alle due precedenti richieste di CIG ordinaria, ha precisato ulteriormente che alla data dell’1.12.1993 l’attività lavorativa non era ripresa "in quanto, dalla stessa data, la Società ha richiesto l’intervento della cassa integrazione gestione straordinaria".

Con lettera del 4.10.93 indirizzata alle rappresentanze sindacali, quindi precedente alle richieste di ammissione alla Cassa Integrazione Ordinaria, l’Azienda aveva precisato che si era trovata nella necessità di "predisporre un piano di riorganizzazione aziendale per tutte le sue unità produttive e commerciali presenti sul territorio nazionale" che avrebbe determinato la sospensione della "costruzione della moto a ruota alta" con destinazione del personale esuberante ad altre mansioni fra le quali lo "smontaggio e trasferimento delle linee di lavorazione Bravo Puch ed Eco che confluiranno a Pontedera".

E’ pertanto evidente come la situazione determinatasi nella realtà aziendale della ricorrente rispondesse a logiche di ristrutturazione interna, peraltro già pianificate in epoca precedente alle istanze inoltrate a INPS e successivamente respinte, e non fosse dipendente da eventi imprevedibili ed esigenze contingenti suscettibili di determinare l’accoglimento della misura richiesta.

L’esame del provvedimento impugnato, inoltre, evidenzia l’infondatezza degli eccepiti vizi di istruttoria e motivazione, dedotti con il secondo motivo di ricorso, in quanto risultano esplicitate esaustivamente le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della determinazione e la circostanza testimonia ulteriormente la completezza dell’istruttoria compiuta.

In particolare viene evidenziato che il presupposto del diniego è stato individuato nella mancata temporaneità dell’evento desunta:

– dalla mancata indicazione, nelle istanze di ammissione all’integrazione, della data di ripresa delle attività;

– dalla stessa ammissione dell’Azienda in sede di richiesta di intervento della CIG straordinaria (nota del 4.10.1993 già citata);

– dalla circostanza, non contestata in questa sede, del pendente processo di ristrutturazione con dismissione dello stabilimento di Arcore.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in ragione delle peculiarità delle questioni trattate, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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