Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 22945 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2000, il tribunale di Prato, nei giudizi riuniti di opposizione a due decreti ingiuntivi emessi dal pretore di Prato su richiesta della srl Filocompany e proposte dalla srl Dielle, rilevato che l’opponente aveva concluso esclusivamente in ordine al sollevato difetto di competenza per valore, respingeva le opposizioni stesse, atteso che la dedotta incompetenza per valore non sussisteva e che ogni altra questione risultava abbandonata.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Dielle, cui resisteva la controparte; con sentenza in data 15.7/29.11.2004, la Corte di appello di Firenze rigettava l’impugnazione, rilevando che nelle conclusioni, come del resto nella successiva comparsa conclusionale, la Dielle aveva chiesto e poi illustrato solo l’eccezione di incompetenza per valore, senza dedicare neppure una parola al merito nè ad illustrare il fondamento delle proprie richieste istruttorie.

Proprio la valutazione globale del comportamento processuale della Dielle aveva dunque indotto, correttamente, il giudice di prime cure a ritenere abbandonata ogni questione diversa da quella di competenza, ben potendosi ritenere che la parte, fiduciosa della fondatezza della propria eccezione, si fosse riservata di proporre le proprie argomentazioni di merito di fronte al giudice ritenuto competente. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo motivo, la Filocompany srl; resiste con controricorso la Dielle srl, proponendo altresì ricorso incidentale, basato su di un solo motivo.

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la stessa sentenza e vanno pertanto riuniti, a norma dell’art. 335 c.p.c..

L’unico motivo del ricorso incidentale concerne l’entità della liquidazione delle spese processuali, assumendosi che le stesse erano state liquidate in misura minore rispetto ai minimi tariffari, considerando che il valore della controversia era di L. 200.000.000.

Il motivo su cui si articola il ricorso incidentale lamenta vizio di motivazione in ordine al ritenuto abbandono della domanda di merito, che si assume invece ritualmente riproposta con le espressioni usate.

Per ragioni di pregiudizialità logica va esaminato per primo il ricorso incidentale, con cui ci si duole che erroneamente la Corte gigliata avrebbe concluso nel senso che non sarebbe stata in alcun modo coltivata la domanda di merito spiegata con l’opposizione che doveva pertanto ritenersi abbandonata.

La doglianza non è fondata; a parte infatti il rilievo secondo cui la interpretazione degli atti e del comportamento processuale è istituzionalmente affidata alla discrezionalità del giudice del merito, ove la stessa risulti applicata in modo congruo ed aderente alle emergenze processuali, nella specie, poi, la ricorrente incidentale assume di aver coltivato il merito della controversia in ragione della frase "rilevato che l’esercizio dell’azione estimatoria e, in particolare, la richiesta di risarcimento danni quantificata in L. 200.000.000 o in quella diversa ritenuta di giustizia …". La assoluta genericità di tale espressione e la incidentalità della stessa consentono di ritenere la discrezionalità della Corte distrettuale al riguardo spesa con criterio e rispetto delle regole ermeneutiche, con assoluta aderenza alla posizione assunta in ordine al profilo in esame dalla parte.

Il motivo pertanto non merita accoglimento.

Venendo all’unico motivo del ricorso principale, devesi rilevare come la Corte fiorentina abbia motivato la sua decisione al riguardo partendo dal presupposto che la parte non avesse depositato la nota spese; orbene, come sostenuto in ricorso, la notula era stata invece depositata ed era agli atti.

Tanto avrebbe comportato che la Corte distrettuale avesse esaminato detta nota e specificato i motivi per cui se ne discostava, segnatamente in relazione al valore della controversia ed alla inderogabilità dei minimi tariffari (v. Cass. 23.3.1998, n 3074 e molte altre), operazione questa che risulta del tutto omessa.

Lo spiegato rilievo non può che condurre all’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.

E’ appena il caso di aggiungere che la decisione della questione nel merito nella presente sede non può essere attuata in ragione della rilevanza della determinazione del valore della lite, in contestazione tra le parti e da accertarsi dal giudice del merito.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte rigetta l’incidentale ed accoglie il principale; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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