Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-03-2011) 21-06-2011, n. 24872

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 26.2.2010, la corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 3.12.08 del tribunale di Pistoia, con la quale S. P. è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perchè ritenuto colpevole del reato di diffamazione, per avere offeso la reputazione di G.G., per mezzo dell’invio ai clienti della propria impresa di una lettera in cui riferiva che il G. era stato allontanato, facendo intendere a causa di uno scorretto comportamento, e annunciava che questi avrebbe contattato i destinatari "adducendo motivazioni false e tendenziose con lo scopo di fornire prodotto tramite altra ditta".

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 595 c.p..

Secondo il ricorrente la corte ha errato nell’attribuire al S. la paternità di quattro lettere, anche se il perito grafico ha riconosciuto la falsità della firma, e nel dare rilievo alla dichiarazione della figlia, secondo cui esse rientravano nella tipologia adottata dall’azienda e la corrispondenza veniva spedita con il consenso del S.. Sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che trattandosi di una lettera circolare, non aveva bisogno del consenso del S..

Manca poi l’elemento della diffusione del contenuto della lettera a più persone, in quanto solo una delle due lettere a firma del S. è stata ricevuta dal destinatario, mentre per le altre a firma apocrifa non vi è prova neanche della spedizione da parte del legale rappresentante dell’impresa Tronchetti Petroli.

Il contenuto delle lettere non è diffamatorio perchè in esse ci si limita a dare indicazioni commerciali alla clientela, sul fatto che il G. non faceva più parte dell’organizzazione. Con riferimento all’art. 21 Cost., nel caso di persona che diffonda fatti veri anche se diffamatori, l’illegittimità è esclusa quando la facoltà di informazione è esercitata per necessità e comunque per ragioni che valgono a legittimarla. Nel caso di specie era necessario avvertire la clientela per scongiurare altri comportamenti sleali del G..

2. vizio di motivazione sull’elemento psicologico e violazione di legge.

Questa necessità di informare la clientela esclude la sussistenza della volontà di ledere la reputazione del G. e la facoltà è stata esercitata con continenza formale.

3. Non sussiste l’ipotesi del mezzo della stampa, in quanto in tale categoria non rientrano, secondo la giurisprudenza, le lettere ottenute con riproduzione meccanica di diversi esemplari, da recepire a destinatari ben individuati (sez. 1 28.6.1985).

4. violazione di legge in riferimento all’art. 240 c.p. e art. 191 c.p.p..

Le lettere datate 25.9.03, recanti la intestazione "A tutta la ns clientela", pur redatte su carta intestata dell’impresa, recano la firma apocrifa del S. e l’assenza di genuinità del documento impedisce l’attribuzione al soggetto che risulta autore dello scritto e la loro utilizzazione, al pari delle lettere anonime.

5. violazione di legge in riferimento all’art. 51 c.p..

I giudici di merito hanno ritenuto non riconoscibile per l’imputato l’esimente di dover far fronte alla concorrenza sleale (v. art. 2598 c.c., n. 2), non tenendo conto delle risultanze processuali :le dichiarazioni della figlia S.S. e della dipendente D.F. dimostrano che numerosi clienti della Lucchesia avevano più volte chiesto se fosse vero che l’impresa fosse cessata o si fosse fusa con altra.

I comportamenti di concorrenza o comunque di sviamento della clientela sono perdurati nel tempo, tanto che la Tronchetti ha presentato querela al fine di tutelare i proprì diritti ed interessi.

6. vizio di motivazione sulla quantificazione della pena.

La sanzione è stata giustificata con l’affermazione della gravità del fatto, incompatibile con la doverosa funzione informativa delle lettere, con il limitato numero (due) di quelle riferibili all’imputato e con l’insussistenza dell’aggravante.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto i motivi in esso contenuti non incidono sul compatto apparato storico e valutativo, emergente dalle sentenze dei giudici di merito, costituenti, in virtù delle comuni argomentazioni, un unicum inscuidibile.

Quanto all’identificazione dell’autore e della provenienza delle missive, è emerso in maniera netta il fatto materiale dell’invio per volontà dell’imputato, amministratore della società Tronchetti s.r.l., delle quattro missive acquisite nel dibattimento di primo grado. Esse sono scritte su carta intestata della società, secondo l’ammissione dell’imputato, della figlia e della teste D. F.. La S. ha riconosciuto trattarsi di corrispondenza tipica dell’impresa e che nessuno avrebbe potuto inviarle senza il consenso del titolare. Il consulente del p.m., esperto grafologo, ha attribuito all’imputato l’apposizione della sigla di sottoscrizione di due lettere indirizzate a M. e F..

Correttamente il tribunale afferma che la autenticità o meno della sigla in tutte la missive dedotte nell’imputazione non riveste importanza decisiva, posto che la contestazione non riguarda una fattispecie di falso, ma di diffamazione realizzata con uno scritto, la cui provenienza, a prescindere dello specifica particolare della sigla apposta in calce, è risultata, in maniera incontrovertibile, risalente a una decisione del titolare della Tronchetti srl. La provenienza dalla impresa Tronchetti, quale unica interessata a dare la notizia a tutta la clientela, è stata quindi logicamente desunta dalle risultanze processuali, con argomentazioni di fatto, assolutamente insindacabili in sede di giudizio di legittimità.

Quanto al requisito della comunicazione a più persone, risulta che le lettere sono indirizzate a tutta la clientela nel mese di gennaio e nel mese di settembre del 2003, realizzando ,anche sotto questo profilo, la consumazione del reato, da qualificare come reato di pericolo ,in cui ha rilievo la potenziale diffusione delle offese al credito morale e professionale del G., nell’area commerciale della suddetta impresa, in cui quest’ultimo si avviava ad entrare (commercio al minuto e all’ingrosso di prodotti petroliferi e combustibili).

Quanto all’elemento psicologico e all’asserito esercizio di diritto di autodifesa a fronte di concorrenza sleale, dalle risultanze processuali scandite dai giudici di merito non risulta alcuna prova su un comportamento trasgressivo del G. nel campo commerciale, nè una dimostrazione può ricavarsi dalla copia della querela acquisita dal tribunale, che è datata 27.10.06, e quindi ben successiva alla data di consumazione dei fatti in esame.

Correttamente non è stata riconosciuta alcuna utilizzazione di uno strumento di legittima difesa sul terreno del confronto e dello scontro nel mercato dei prodotti petroliferi e combustibili, ma è stata affermata la consapevolezza e la volontà di offuscare la credibilità, nel mercato dei prodotti petroliferi, dell’ex dipendente, mediate la sua presentazione come personaggio scorretto e disonesto (nelle lettere si afferma un inesistente licenziamento del G. per indegnità, al posto di uno spontaneo allontanamento per carenza di lavoro e gli si attribuisce un futuro – e indimostrato – programma di diffusione di discredito della Tronchetti srl).

Affermata quindi l’indiscutibile dimostrazione della riferibilità alla decisione del S. della redazione e diffusione delle missive diffamatorie, va rilevato, quanto alla sussistenza dell’aggravante del mezzo della stampa, che la definizione legislativa della nozione di stampa è contenuta nella L. n. 47 del 1948, art. 1 che individua "stampe" e "stampati" in base a due indici rivelatori: uno di carattere oggettivo, costituito dal mezzo di riproduzione (ciclostile, stampante di testi di computer) idoneo a replicare il testo in una molteplicità di esemplari; l’altro di carattere finalistico – funzionale, costituito dalla divulgazione del testo tra un numero più o meno vasto ma indeterminato di soggetti.

La sentenza sez. 1, n. 19882 dd 8.6.1985, rv 170148 conseguentemente esclude dal novero stampati, per assenza del carattere finalistico- funzionale, gli esemplari della riproduzione meccanica di una lettera, da recapitare a destinatari ben individuati ed indicati nella stessa missiva.

Nel caso in esame, sussistono entrambi gli indici rivelatori, in quanto:

a) le lettere intestate" Tronchetti Petroli" e destinate genericamente a " tutta la clientela" sono state evidentemente ottenute con un mezzo meccanico che ha riprodotto il testo originario;

b) sono state inoltre indirizzate a un numero indeterminato di soggetti interessati all’acquisto dei beni di largo consumo, quali sono i prodotti derivanti dal petrolio; novero comprensivo non solo dei determinati acquirenti del passato, ma anche degli indeterminati acquirenti potenziali del futuro. Conforme sez. 5, n. 647 del 24.9.1985 rv 171612), che esclude inoltre rilevanza ai fini della sussistenza dell’ipotesi della stampa, alla sottoscrizione apposta in calce agli esemplari.

Quanto al trattamento sanzionatorio, dalle complessive valutazioni dei giudici di merito emerge una puntuale giustificazione dell’entità della pena sulla base della gravità danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal reato di cui sono state descritte analiticamente le disdicevoli modalità di esecuzione.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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