T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 23-06-2011, n. 1664

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente ha impugnato il decreto regionale, con cui veniva revocato il finanziamento, erogato in precedenza, per un intervento di edilizia convenzionata/agevolata, nel Comune di Tirano, a causa della mancata iscrizione della cooperativa all’Albo Nazionale delle Cooperative edilizie di abitazione.

Poiché la ricorrente, nel corso del giudizio, ha acquisito idonea certificazione di iscrizione, con efficacia retroattiva, la Regione ha revocato il provvedimento, con decreto n. 855 del 1 febbraio 2011.

La Regione ha depositato l’atto e le parti hanno chiesto, all’udienza, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il Collegio preso atto di quanto sopra, dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, su accordo delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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