Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-03-2011) 21-06-2011, n. 24868

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza 19.1.2010 della corte di assise di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 8.5.08 del Gup del tribunale di Lucca, esclusa l’aggravante ex art. 61 n. 1 c.p. ha ridotto a 2 anni e 8 mesi la pena inflitta a Z.A., per i reati, uniti dal vincolo della continuazione di rissa aggravata, a seguito della quale uno dei corissanti rimaneva ucciso e tutti gli altri riportavano lesioni, nonchè per il reato L. n. 110 del 1975, ex art. 4. Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 588 c.p..

Secondo il ricorrente, il fatto in esame è costituito da un’aggressione attuata da tre (OMISSIS), con armi bianche, contro il gruppo di (OMISSIS), di cui lo Z. faceva parte; costoro si sono difesi con mezzi e strumenti trovati nel luogo dei fatti (sassi, bastoni di ombrelloni) o in loro tradizionale possesso (coltelli).

Il quadro probatorio a carico dello Z. è ricostruito nella sentenza con carenza di riscontri oggetti vi, rendendo verosimile l’ipotesi di una sua presenza nel locale notturno, in cui sono avvenuti i fatti, finalizzata al divertimento in compagnia di amici, nonchè la conseguente ipotesi di un suo comportamento esclusivamente difensivo. In tal modo viene a cadere l’elemento psicologico della rissa, anche per la configurabilità dell’esimente della legittima difesa. La sentenza della corte di appello segue l’orientamento interpretativo, secondo cui, in caso di rissa, è esclusa la legittima difesa, poichè i partecipanti accettano il pericolo derivante dallo scontro fisico e dunque il loro eventuale contegno difensivo non è in ogni caso necessitato. Tuttavia, nel caso di specie ricorre l’ipotesi delineata dall’orientamento, secondo cui l’esimente può essere riconosciuta quando l’offesa a cui si reagisce sia un fatto del tutto nuovo, spropositato e imprevedibile, come può essere ritenuta spropositata e imprevedibile la violenza, posta in essere dal gruppo (OMISSIS), a causa della quale è stato ucciso un ragazzo.

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di riscontri.

A chiamare in causa Z. è il coimputato Z.L. – responsabile dell’omicidio – a le sue dichiarazioni sono prive di risconto e non presentano una dimostrata credibilità intrinseca.

Altre dichiarazioni accusatorie provengono da J.A. A., che sebbene sia ritenuto vittima di lesioni è da considerare, proprio per queste lesioni, un partecipe alla rissa.

3. violazione di legge e vizio di motivazione in punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La loro concessione è giustificata dalla personalità del ricorrente (che non è fuggito all’arrivo della polizia, per assistere il morituro) e dalla giovane età.

Quindi manca di adeguata giustificazione l’affermazione dei giudici di merito, secondo cui non si ravvisano elementi a suo favore, per la concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso non merita accoglimento: le sentenze dei giudici di merito – caratterizzate da conforme apparato logico argomentativi – presentano una ricostruzione dei fatti che esclude in maniera netta ed inequivoca l’ipotesi dell’esimente della legittima difesa, invocata dal ricorrente; due testi – gli addetti alla sicurezza della discoteca – hanno notato nel ricorrente – nel quadro dell’iniziativa di aggressione assunta dal gruppo di appartenenza – il suo fare minaccioso, con un coltello in mano, nel tentativo di entrare nel locale abitualmente frequentato da cittadini (OMISSIS). Altro teste ha dichiarato di aver visto l’imputato successivamente tenere ancora in mano il coltello, con il braccio teso lungo la gamba, senza brandirlo palesemente, in un atteggiamento intrinsecamente minaccioso. La base probatoria su cui è stata fondata 1′ affermazione di responsabilità è quindi del tutto incensurabile sul piano storico e sotto il profilo della sua logica interpretazione, senza che sia assolutamente configurabile un ruolo centrale delle dichiarazioni del correo Z.L., da valutare con i canoni ex art. 192 c.p.p., comma 3.

La perdurante aggressività mostrata dal ricorrente e degli altri uomini di origine (OMISSIS) è pienamente dimostrata dai giudici di merito, sulla base delle dichiarazioni di testi, dalla credibilità diligentemente vagliata, che hanno ricostruito non solo l’iniziale atteggiamento individuale di minaccia armata, ma anche il suo svilupparsi con il collettivo lancio di sassi e bottiglie e con l’impiego della parti inferiori degli ombrelloni.

Quanto al trattamento sanzionatorio, esso è da ritenere adeguato alla personalità del ricorrente,in quanto correttamente i giudici di merito hanno tratto dalla documentazione acquisita un fondato giudizio estremamente negativo sulla sua personalità: con alcuni "alias" egli ha subito condanne da diversi organi giudiziali per spaccio di sostanze di stupefacenti, dimostrando così di essere privo di stabile inserimento nel territorio nazionale, ma di essere caratterizzato dal una stabile scelta di vita improntata alla illegalità. E’ quindi ampiamente motivata la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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