Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-03-2011) 21-06-2011, n. 24867

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 16.12.09, il tribunale di Brescia, riforma della sentenza 18.9.08 del giudice di pace della stessa sede, ha assolto D.V., perchè il fatto non sussiste dal reato di diffamazione in danno di D.S.R., per avergli attribuito, nella sua qualità di giudice di pace coordinatore, comportamenti sprovveduti e molesti, consistiti nel proporre al consiglio giudiziario istanze basate sull’inesatto presupposto della proposta di modifica tabellare dei giorni di udienza e quindi nell’aver impegnato il consiglio giudiziario su un caso di ovvia e scontata assenza della materia del contendere. Con l’aggravante dell’attribuzione di fatti determinati. Il difensore della parte civile ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: non è dato di capire quale sia la ratio della decisione, perchè il percorso argomentativo si articola in antinomie e la conclusione si presenta perplessa .ipotetica e alternativamente confusa.(nel senso che il quarto argomento contraddice i primi tre). Non si capisce come la mancanza di espressioni offensive possa coesistere con la scriminante del diritto di critica, sostenuta nei primi tre argomenti. L’espressione "sembra privo di concreta valenza diffamatoria, oltre che giustificato dall’esercizio del diritto di critica" non è consona alla formula assolutoria dell’insussistenza del fatto.

2. violazione di legge, in riferimento all’art. 530 c.p.p.: se si dovesse ritenere che l’assoluzione è stata decisa in base alla scriminante ex art. 51 c.p., la formula da adottare è "il fatto non è punibile", compatibile con l’azione civile per il risarcimento del danno;

3. violazione di legge in riferimento all’art. 596 c.p.: non è corretta l’assoluzione per veridicità dei presupposti sui quali il dottor D.S. aveva chiesto i chiarimenti al consiglio giudiziario, poichè non ricorre l’ipotesi di ammissione della prova liberatrice;

4. vizio di motivazione e violazione dell’art. 192 c.p.p.: il tribunale non ha vagliato le specifiche osservazioni e i riferimenti documentali segnalati nella memoria della parte civile. In tal modo non ci si trova dinanzi ad una diversa interpretazione e/o valutazione delle emergenze, bensì di una omissione nella considerazione delle argomentazioni svolte nella memoria difensiva della parte civile.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto la motivazione si articola in valutazioni strettamente aderenti al quadro storico emerso, con precise scansioni temporali dalle prove dichiarative e principalmente documentali acquisite dai giudici di merito. Il 18.7.2002, è stata depositata la proposta di modifica tabellare relativa al biennio 2002/2003;

10 spostamento dei giorni di udienza è stato delineato nel prospetto, redatto dal giudice vicecoordinatore dottoressa D. D. ed allegato alla circolare 30.4.03;

con la nota 9.5.03, il D. ha comunicato ai giudici di pace l’inoltro al consiglio giudiziario della proposta di modifica tabellare, già depositata per gli anni 2002/2003, specificando la possibilità di presentare deduzioni entro 10 giorni;

con nota 15.5.03 il D.S., facendo riferimento a ques’ultima nota 9.5.03, ha fatto rilievi sullo spostamento dei propri giorni di udienza (la cui modifica era invece contenuta nel prospetto della D. D.);

Il 29.5.03, il consiglio giudiziario ha dichiarato non luogo a procedere in ordine alle osservazioni del D.S., avendo accertato che nessuno spostamento dei giorni di udienza del D. S. era stato attuato;

con la circolare "incriminata", n. 139/C03, datata 19.6.03, il coordinatore D. ha fatto rilevare ai giudici affidati al proprio impegno organizzativo, a fini di prevenzione, come la richiesta di chiarimento era stata avanzata dal D.D. sulla base di un presupposto inesistente (il mutamento dei giorni di udienza) e si era tradotta in una inutile trattazione di un questione avente ad oggetto un "caso prevedente un’ovvia quanto scontata assenza di materia del contendere, per la ovvia considerazione che il calendario tabellare di tale collega non era stato in alcun modo variato.

A questa osservazione civile e fondata, l’interessato, invece di prenderne doverosamente e silenziosamente atto, ha reagito, dando inizio, in sede penale con nuovi e infondati rilievi, a una nuova questione, altrettanto priva di fondamento.

La ricostruzione dell’errore in cui è incorso il giudice di pace D. S. è stata effettuata, dal coordinatore, in maniera sostanzialmente precisa ed è stato rilevato, in maniera formalmente corretta, attraverso il dato storico inoppugnabile, che questo errore, nettamente evitabile, si era tradotto in un impegno valutativo per un organo, il consiglio giudiziario, notoriamente gravato da enorme mole di attività consultiva e decisionale.

Nessuna inutile espressione critica è stata impiegata dal coordinatore, che ha lasciato parlare i fatti, nella loro indiscutibile successione e nel loro chiarissimo significato. A fronte di questa reiterata "assenza di materia del contendere" il giudice di appello ha concluso la vicenda con la doverosa formula "fatto non sussiste" (del tutto assorbente rispetto a irrilevanti riferimenti a ipotesi di giustificazione), dopo aver ricostruito i fatti, con perfetta aderenza alle prove formate ed acquisite e dopo averli interpretati con lineare razionalità. Altre ricostruzioni e altre valutazioni sono avulse e aliene rispetto al perimetro assegnato dal legislatore al giudizio di legittimità.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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