T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-06-2011, n. 1669

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dalla ricorrente in quanto nel procedimento di trasferimento dall’Università di Cosenza a quella di Milano mancherebbe il nulla osta della prima e risulterebbe dal 2006 il superamento di esami di soli 3 esami.

Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi.

I) Eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto il nulla osta risulterebbe dal certificato di congedo rilasciato dall’Università di Cosenza e risulterebbe il superamento non di tre ma di 14 esami.

II) Violazione dell’art. 39 c. 3 T.U. Immigrazione perché sussisterebbe l’autorizzazione al trasferimento.

III) Violazione di legge per mancata traduzione dell’atto in lingua conosciuta.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

L’art. 39 c. 3 del D. Lgs. 286/98 prevede, alla lettera b), la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell’universita’.

Nel caso in questione risulta presente un atto di congedo dell’università di Cosenza diretto a quella di Milano, comprensivo dell’iter di studio della ricorrente, che l’Università ha ritenuto sufficiente per provvedere all’iscrizione per trasferimento. Ne consegue che debbono considerarsi soddisfatto il presupposto dell’autorizzazione al trasferimento.

In merito agli esami sostenuti, inoltre, risulta agli atti che la ricorrente dal 2006 ha sostenuto 14 esami e non tre e che ora risulta iscritta al secondo anno del corso di studi scelto presso l’Università di Milano.

Ne consegue che sussistono i requisiti previsti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, con la conseguenza che il provvedimento impugnato dev’essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Questura di Milano al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA, come per legge. Dispone la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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