Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 21-06-2011, n. 24806 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.G. era imputato: a) del reato p. e p. dagli art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., u.c., art. 61 c.p., n. 5 perchè con più azioni esecutive di medesimo disdegno criminoso, dopo avere raggiunto L.A.M. presso una piazzola di sosta in località (OMISSIS), nel mentre questa, all’interno della sua autovettura Mercedes, si tratteneva in un rapporto sessuale con P.P., apriva repentinamente la portiera, lato guida, dell’autovettura, e aggrediva la L., costringendola con violenza a subire atti sessuali consistiti nell’infilare la mano sinistra dentro gli slip della persona offesa e introducendo brutalmente le dita nella vagina, procurando alla stessa violento e doloroso strappo con fuoruscita di sangue, vincendo la resistenza della L. che cercava di allontanare la mano; con l’aggravante di avere commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo e di luogo, data l’ora notturna e la zona isolata, oltre che di persona, dato che la L. si stava unendo con il compagno P.P., e quindi in condizioni di (maggiore) vulnerabilità (in (OMISSIS)); b) art. 582 c.p., perchè nelle medesime circostanze di cui al capo precedente e afferrandola al volto con una mano, ruotendolo, e facendola barcollare di lato, cagionava alla L. lesioni personali con prognosi fino al (OMISSIS).

Il Tribunale di Camerino con sentenza resa in data 6.04.2006 condannava il G., ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., e nel concorso di attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante, ritenuta altresì la continuazione dei reati, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, con provvisionale di Euro 7.500.

Esponeva il tribunale in punto di fatto che tra l’imputato e la L. vi era stata una travolgente relazione amorosa, durata 7/8 anni; che la L.A.M. diceva essersi determinata a interrompere definitivamente verso l’estate del (OMISSIS), essendo lui vincolato da precedente rapporto matrimoniale. Il G. dal canto suo descriveva tale rapporto come fonte di avversità, avendo per lei lasciato sua moglie, ed essendosi economicamente dissanguato fino ad essere estromesso dai figli dall’attività commerciale, paventando un fallimento.

L’episodio di cui alla contestazione avveniva qualche mese dopo la rottura della relazione.

Quanto agli elementi di prova – osservava il tribunale – oltre alle dichiarazioni della persona offesa vi erano le dichiarazioni del compagno P.P., con il quale la L. al momento dell’aggressione si stava trattenendo, e le parziali ammissioni dell’imputato; nonchè la certificazione medica, attestanti piccola lacerazione alla forchetta vaginale dolente alla palpazione.

2. Avverso questa pronuncia l’imputato ha proposto appello. La difesa ha incentrato l’impugnazione essenzialmente sulla valutazione di attendibilità della denunciante e del testimone, evidenziandosi, in senso negativo della loro credibilità. Ha in particolare lamentato inverosimiglianze, contraddizioni e situazioni incongrue rappresentate dalla denunciante che rendevano le accuse inattendibili. L’appellante deduceva anche che nella sua condotta non vi era la finalità di appagamento di un desiderio sessuale con violenza alla libertà della donna, ma solo un intento lesivo.

Chiedeva infine riduzione della pena e la riduzione della provvisionale.

3. La Corte d’appello di Ancona con sentenza del 3.5.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di camerino in data 6.04.2006, appellata dal G., riduceva la provvisionale ad Euro 3.500 fissando il termine per l’adempimento a tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza; confermava nel resto la pronuncia di primo grado. Condannava l’appellante al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile.

4. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con cinque motivi.

In prossimità dell’udienza la parte offesa, costituita parte civile, ha presentato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione e il travisamento di una prova decisiva in riferimento alle nuove prove prodotte dalla difesa in appello. In particolare richiama la sentenza del 15-16 maggio 2006 del tribunale di Camerino, divenuta irrevocabile. La p.o. aveva querelato il G. per vari furti e per altri reati, ma il tribunale di Camerino lo assolveva da tutti i reati perchè il fatto non sussiste.

Pertanto – deduce la difesa del ricorrente – la p.o. non è soggetto credibile. Inoltre dalla trascrizione delle registrazioni telefoniche di conversazioni intercorse tra l’imputato e la parte offesa risultava che anche dopo i fatti per i quali si era proceduto i rapporti tra i due erano in realtà cordiali.

Con il secondo motivo la difesa dell’imputato censura la sentenza impugnata per la mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un atto sessuale riconducitele alla condotta di cui all’art. 609 bis c.p.. Il fatto imputato al G. andava semmai inquadrato nel maltrattamento fisico – percosse, lesioni personali – non già nella violenza sessuale.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 609 bis c.p. ancora sotto il profilo che la condotta che gli era stata contestata non costituiva un atto sessuale, ma rappresentava un’offesa alla persona finalizzata ad infliggerle una sofferenza fisica. Insomma non si trattava di una condotta con una connotazione di libidine.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia il travisamento di una prova decisiva nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla certificazione medica e all’esame dibattimentale del dr. F. sulle lesioni riscontrate ai genitali della persona offesa. Secondo il ricorrente erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che il referto del dr. F. costituisse un riscontro dell’avvenuta violenza.

Con il quinto e ultimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla statuizione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale.

2. Il ricorso è inammissibile nei suoi primi quattro motivi, perchè il ricorrente deduce censure di fatto in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie la cui valutazione è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ove assistita, come nella specie, da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Ha puntualmente osservato la corte d’appello che le imputazioni erano frutto delle dettagliate dichiarazioni della persona offesa, e che eccezionalmente in reati del genere (che normalmente si consumano tra i soli protagonisti del rapporto non consensuale), vi era anche querela di un teste oculare, P.P., con il quale la donna al momento si stava intrattenendo. Cosicchè la denuncia della persona offesa, già intrinsecamente attendibile e tale da costituire, anche da sola fonte di prova della colpevolezza dell’imputato, era stata compiutamente riscontrata da una testimonianza. Vi era poi la certificazione medica che riferiva di una piccola lacerazione, nella zona interessata dall’atto violento. La Corte d’appello ha anche tenuto conto del fatto che non erano emerse circostanze specifiche che inducevano a dubitare dell’attendibilità della parte offesa e ad ipotizzare una costruzione artificiosa da parte della donna del particolare atto aggressivo da lei denunciato. Anche la normalità del rapporto successivamente all’episodio, quale traspariva dai dialoghi intercorsi tra le parti, lungi dall’inficiare l’attendibilità della parte offesa, confermavano anzi che nel denunciare l’episodio non sono stati certamente perseguiti dalla donna scopi diversi da quelli legittimi propri di una tutela penale rispetto ad un torto ingiustamente subito.

Quanto poi alla nozione di atto sessuale va ribadito – come già affermato da questa Corte (Cass., sez. 3, 15 aprile 2010 – 4 giugno 2010, n. 21336) – che l’integrazione della fattispecie criminosa di violenza sessuale non richiede che l’atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico, essendo necessario e sufficiente, a fronte del dolo generico del reato, che l’agente abbia la coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del medesimo.

3. Il ricorso è poi infondato nel quinto motivo.

Questa Corte (Cass., sez. 3, 19 novembre 2008 – 8 gennaio 2009, n. 126), seppur con orientamento non del tutto univoco, ha affermato – e qui ribadisce – che il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, ove la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita, al versamento della somma dovuta, anche entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, essendo la condanna, nella parte concernente la provvisionale, immediatamente esecutiva per legge.

4. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in Euro milletrecento oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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