T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-06-2011, n. 1668

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Questore di Como ha disposto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e la revoca di quello già rilasciato in quanto risulta una condanna a carico del ricorrente a 10 mesi di reclusione.

Contro tale atto questi solleva motivi di violazione di legge in quanto non è stata valutata la sua situazione familiare, che ha a carico la moglie ed un figlio, la volontà di chiedere la revisione della sentenza e la mancata traduzione in lingua conosciuta dell’atto impugnato.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

2. Il ricorso è fondato.

L’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/98 stabilisce che "Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".

Tale valutazione è del tutto assente nel provvedimento impugnato che ha concluso per la reiezione dell’istanza e la revoca del permesso di soggiorno in considerazione esclusiva della condanna esistente.

In merito, però, occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza 16 maggio 2008 n. 148, dopo aver ribadito che "il cosiddetto automatismo espulsivo "altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa" (ordinanza n. 146 del 2002)", ha poi evidenziato che " con i decreti legislativi n. 3 e n. 5 dell’8 gennaio 2007 – rispettivamente, di attuazione delle direttive 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare – il legislatore ha dato rilievo, in via generale, a ragioni umanitarie e solidaristiche idonee a giustificare il superamento di cause ostative al rilascio o al rinnovo dei titoli autorizzativi dell’ingresso o della permanenza nel territorio nazionale da parte degli stranieri".

E proprio l’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 8 gennaio 2007 n. 5 ha introdotto la previsione normativa sopra citata, che obbliga a tenere conto della situazione familiare dello straniero e del fatto che il decorso di un lungo periodo di permanenza all’estero finisce per interrompere i legami di queste persone con la Nazione di appartenenza, con la conseguenza che l’obbligo del ritorno in quei luoghi finirebbe per porli in situazioni di assoluta precarietà.

In definitiva il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca del permesso di soggiorno ed il diniego di rinnovo del medesimo permesso.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA se dovuti. Dispone la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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